Il danno alle merci nel mondo assicurativo ha due visioni separate e distinte:
- quella della Polizza Incendio ed eventi complementari (oppure All Risks Property)
- quella della Polizza Trasporti
In entrambi i casi la perdita della merce, vuoi che sia depositata presso lo stabilimento, vuoi che sia in corso di lavorazione, vuoi che sia in fase di trasferimento dal Fornitore allo stabilimento dell’Assicurato, o da questo alla destinazione della clientela, è considerata pari al suo controvalore, con tutti i fattori di indeterminazione che questo modo di valutare il danno comporta.
Andiamo con ordine e parliamo di merci presso lo stabilimento.
Le merci presso lo stabilimento possono essere:
- materie prime
- prodotti semilavorati
- prodotti in corso di lavorazione
- prodotti finiti
- Prodotti finiti e imballati pronti ad essere caricati sui mezzi di trasporto
Le merci in viaggio, invece, possono essere:
- materie prime imballate
- prodotti finiti imballati
- prodotti semilavorati
ove il caso 3) si verifica quando si tratta di merci in transito da e per i terzisti operanti in conto lavorazione.
La merce, per una attività manifatturiera, a differenza di tutti gli altri beni costituenti l’azienda che sono strumenti per la produzione, è il frutto stesso della produzione, anche se può trovarsi ad uno stadio incompleto, ma comunque destinato a terminare il ciclo di lavorazione.
La merce è ciò che l’impresa vende, quindi è qualcosa che è convertibile in danaro. Non è un caso che in contabilità sia definita “capitale circolante”. È vero che anche i beni strumentali possono essere venduti, ad esempio sul mercato dell’usato, ma la vendita non è la finalità del loro esistere. Questa caratteristica è esclusiva delle merci.
Poiché le merci sono destinate ad essere vendute, la loro esistenza in magazzino costituisce un potenziale ricavo. E ancora una volta, per citare la contabilità, non è un caso che se la giacenza di fine anno ha un controvalore maggiore di quella di inizio anno, la differenza positiva ha lo stesso segno algebrico di un ricavo, mentre se la differenza fosse negativa, avrebbe il segno algebrico di una perdita.
Tutto ciò ci suggerisce che la merce ha un valore potenziale che va molto al di là del suo controvalore materiale, costituito dalla somma dei costi sostenuti (per materiali e lavorazioni eseguite) per averla nello stato in cui si trova.
Se una impresa manifatturiera produce un determinato quantitativo di merce, i casi possibili sono due:
- quella merce è stata realizzata con la speranza di venderla, sostenuta da un significativo tasso di probabilità, rilevabile sulla scorta dell’esperienza dei giorni, dei mesi e degli anni passati
- quella merce è stata realizzata perché qualcuno l’aveva già ordinata.
Facendo un semplice esempio numerico, possiamo dire che per realizzare quella merce ho dovuto:
- acquistare sul mercato materiali e componenti vari, per un totale di 100.000 €
- eseguire lavorazioni che, fra consumi energetici, costo del personale di fabbrica, utilizzo dei macchinari e conseguente usura degli stessi, utilizzo di materiali di consumo e di imballaggi vari, per un totale quantificabile in 26.000 €
e so che lo venderò sul mio mercato di competenza a 150.000 €, realizzando così in margine di 24.000 €
Significa che per l’impresa, la perdita dell’integrità, della eventuale funzionalità, nel caso in cui questo parametro avesse un senso per quel tipo di merce, del possesso o della disponibilità di quella merce, comporterebbe un danno di 150.000 €.
Coloro fra voi che mi leggono, che hanno un background in ambito assicurativo, avranno certamente da ridire, in quanto il margine di utile si conteggia solo quando si tratta di merci inequivocabilmente ordinate e commissionate.
Il pensiero assicurativo è sempre in agguato, pronto a piombare sui nostri ragionamenti, per ricordarci che noi siamo tutti quanti tenuti ad attenerci alla logica che sostiene gli interessi delle Compagnie di Assicurazioni.
Purtroppo si tratta di un condizionamento molto difficile da rimuovere.
Io, personalmente, ritengo d’esserci riuscito, e vorrei aiutare voi altri a liberarvene.
Perché? per la semplice ragione che le Compagnie di Assicurazione operano nel proprio esclusivo interesse, e fanno bene a farlo, oltre che averne pieno diritto, perché sono imprese costituite a fini di lucro, come ogni impresa degna di questo nome.
Ma cosa accade nella nostra realtà quotidiana? che ci insegnano che dobbiamo a tutti i costi fare tutto ciò che è in nostro potere per contenere e limitare la portata del danno. Persino il Codice Civile lo afferma, nell’Art. 1914.
Da un lato risponde a criteri di buona educazione e di etica che l’Assicurato, di fronte ad un sinistro che avanza e che con un po’ di buona volontà potrebbe essere fermato, o almeno potrebbero esserne attenuate le conseguenze, non debba fare spallucce, “perché tanto, paga l’Assicuratore”.
Al tempo stesso, non si può negare che questo ragionamento tiri l’acqua al mulino dell’Assicuratore.
Abbiamo capito che l’Assicuratore persegue i suoi interessi e ne abbiamo certificata la legittimità, ma questo principio non deve invadere la nostra sfera privata, ed imporci di ragionare, anche quando siamo a casa nostra noi e la nostra coscienza a confrontarci, nel senso che porta sempre alla difesa degli interessi dell’Assicuratore.
Torniamo al tema che ha scatenato questa disputa sul piano dei princìpi.
La merce che abbiamo nel nostro stabilimento, che nessuno ancora ha ordinato, ma che sappiamo essere una merce richiesta e ce lo ha dimostrato il business degli ultimi mesi e degli ultimi anni.
Abbiamo poco fa fatto l’esempio di alcune merci aventi un valore all’origine di 100.000 euro, un valore aggiunto di produzione di 26.000 euro e un margine di utile di 24.000 euro.
È tutto qui il valore di quella merce?
La risposta è negativa. Che quella merce fosse lì nella speranza verosimilmente attendibile che possa essere venduta nel prossimo futuro, o che fosse lì solo in attesa di essere caricata sui mezzi di trasporto che la porteranno a destinazione di chi l’ha già ordinata, quella merce è lì per essere venduta. Quindi, che sia ordinata o no, il suo valore comprende il margine di utile, Ma anche così non è tutto.
Il pensiero assicurativo suggerisce che il margine di utile non fa parte del valore della merce non ancora commissionata, in quanto valore non reale, ma solo sperato e che una ignota, eventuale futura sorte avversa potrebbe vanificare.
Ma questa caratteristica è comune al Margine di Contribuzione che, ancorchè sperato ma non certo, viene tranquillamente assicurato nella polizza delle perdite da interruzione di attività.
La ratio del pensiero assicurativo è sempre la stessa: trovare delle valide motivazioni per pagare meno di quanto richiesto nella denuncia di sinistro.
Una merce già commissionata ha il valore del prezzo di vendita, ma se venisse perduta o distrutta, e non ci fosse il tempo materiale per riprodurla e rispedirla, il cliente che non la riceve potrebbe lamentare delle conseguenze economicamente devastanti, delle quali chiederà conto a chi avrebbe dovuto recapitargliela entro la data convenuta.
Il problema sarebbe quello di stabilire fina qual punto il destinatario ordinante abbia titolo per chiedere alla impresa produttrice il risarcimento dei suoi danni commerciali. È tutto da dimostrare, compresa la possibilità di invocare la causa di forza maggiore che, se riconosciuta, sarebbe una esimente da responsabilità di legge, ma la decisione del cliente finale di non acquistare più altra merce dall’impresa sarebbe un danno non opponibile.
Purtroppo nel mondo dei trasporti si riscontrano spesso delle convinzioni errate nei soggetti coinvolti.
Il trasporto delle merci è un atto col quale la merce viene consegnata a distanza dal venditore all’acquirente. È un movimento che fa parte dell’atto di vendita. La vendita è di per sé una operazione che comporta il passaggio di proprietà della cosa venduta dal venditore all’acquirente, in cambio del pagamento di una somma di danaro.
Ma poiché questo trasferimento di proprietà avviene alla partenza, in corso di viaggio, o alla consegna, secondo gli accordi presi fra le parti,, si dà per scontato che la gente sappia che fin tanto che un bene è di sua proprietà, spetta a lui prendere le misure di cautela affinchè il bene non subisca danni, non vada perduto e non arrivi a una destinazione errata.
Nel rapporto tra venditore e acquirente non esiste un rapporto di responsabilità, se non quella contrattuale inerente strettamente l’atto di vendita.
Ma nel corso del viaggio possono accadere i fatti più disparati, compreso la perdita del carico a causa di un malinteso. E l’acquirente ritiene di avere solo diritti, e ritiene che qualsiasi cosa sia andata diversamente da quanto da lui desiderato, la colpa sia del venditore-mittente del trasporto.
È ovvio che non è affatto così, ma questo è ciò che si insedia nella mente dell’acquirente e non c’è verso di fargli cambiare idea.
Se le sue pretese non vengono soddisfatte egli ha in mano la possibilità di sottrarsi dal novero della clientela del venditore.
Poiché noi abbiamo idealmente identificato il nostro imprenditore in colui che vende la merce, dobbiamo necessariamente prendere atto delle azioni che egli compirà, al di fuori dei dettami legislativi, allo scopo di non inimicarsi il suo cliente, per il timore che possa “tradirlo” con la concorrenza.
qualcuno potrà ascrivere tali azioni a “pura follia” ma che trovano giustificazione nel timore di perdere clienti.
