Le cause di danno all’Impresa
Abbiamo visto, nell’articolo “IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)”, che trattava in generale del danno dal punto di vista dell’imprenditore che il danno patrimoniale all’impresa può derivare da innumerevoli cause, che elenchiamo qui di seguito, evidenziando il tema dell’articolo in corso:
- danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)
- danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)
- danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)
- danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)
- interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)
- insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)
- mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)
- cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)
- errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)
Analizziamo questo settimo punto:
IL DANNO ALL’IMPRESA NELLE SUE VARIE TIPOLOGIE – OBBLIGO RISARCITORIO
Avvertenza preliminare:
Il tema dei rapporti che intercorrono tra un soggetto che abbia patito un danno ed un altro soggetto che ne risponda ai sensi di legge si stende a perdita d’occhio fino all’orizzonte e anche oltre.
Da qualsiasi delle due Parti si trovasse l’impresa, ne subirebbe un danno patrimoniale.
- Se procurasse un danno a terzi, il suo danno patrimoniale consisterebbe nell’esborso per risarcire il danneggiato.
- Se dovesse subire un danno per responsabilità altrui il danno sarebbe alla luce del sole.
Sento levarsi dalle ultime file cori di voci che ricordano che per questo ci sono le assicurazioni. Avrei da obiettare, ma non voglio uscire dal seminato.
L’atteggiamento di un imprenditore degno di tale nome non si appoggia alle assicurazioni, convinto che sia un loro obbligo etico provvedere al nostro sostentamento, ma analizza tutti gli elementi che concorrono a comporre il quadro, prima che gli eventi prendano il sopravvento.
Noi intendiamo mettere a disposizione dell’imprenditore tutte le nozioni che permettono di guidare l’impresa in sicurezza e, riguardo alle assicurazioni, non limitarsi a tirare un sospiro di sollievo constatando che ci sono, ma disporre che siano costruite a misura delle proprie esigenze, per essere pronti a farne l’uso più proficuo nel momento della necessità
Nozioni giuridiche di carattere generale
L’ordinamento giuridico nazionale dedica ampio spazio ed una ricca normativa alla materia dei rapporti intercorrenti tra il soggetto che patisce un danno e il soggetto che ne risponde ai sensi di legge.
Tale normativa è tutt’altro che lineare, ma noi cercheremo di districarci nella selva di regole, costruite su una casistica assai complessa e ramificata.
Una prima partizione macroscopica mette
- da una parte la responsabilità contrattuale e
- dall’altra la responsabilità civile extra-contrattuale
Intendiamo occuparci di questa seconda sezione, e di come la legge pone in capo al soggetto che risponde dei danni patiti da un terzo opera in modo diverso a seconda:
- del tipo di responsabilità riconoscibile
- dal fatto che il soggetto ritenuto responsabile lo ammetta senza ricorso in giudizio oppure no
- dalla tipologia di danno sofferto dal terzo
In gergo giuridico il danno patito è denominato pregiudizio.
In merito al tipo di responsabilità riconoscibile
La responsabilità può essere:
I ) Soggettiva (quando il soggetto che risponde del danno altrui abbia agito con dolo o colpa – Disciplinata dall’ Art. 2043 del Codice Civile.)
II ) Oggettiva (quando il soggetto che risponde del danno non abbia agito con dolo o colpa)
Osserviamo che si può parlare di RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, non solo quando il soggetto ritenuto responsabile abbia agito senza dolo né colpa, ma anche quando non abbia agito affatto!!
Infatti, se avessimo detto
che ha agito senza dolo né colpa, daremmo per certo che esista una correlazione tra le azioni che egli ha compiuto e il prodursi del danno
Ma se invece diciamo
che non ha agito con dolo o colpa, in questa affermazione è incluso il caso in cui egli non abbia agito del tutto
Ma come possiamo affermare che qualcuno sia responsabile di un danno sofferto da terzi senza avere agito, ovvero senza aver fatto nulla perché il danno accadesse?
I casi ci sono e non sono nemmeno pochi. Vediamo i più rappresentativi, dopo aver precisato che, salvo che non fosse fin da subito riconosciuta dalle Parti finché non è provata, la responsabilità è solo una ipotesi fondata su indizi, pertanto indicheremo il presunto responsabile col termine indiziato:
- Il caso che il danno si è verificato, o meglio stato reso possibile che si verificasse perché il soggetto indiziato non ha fatto qualcosa che sarebbe rientrato fra i suoi compiti fare: una sorta di responsabilità da omissione. Il caso tipico è quello in cui il soggetto indiziato ha omesso di vigilare sull’esercizio di una particolare attività che richiedeva una specifica vigilanza (culpa in vigilando)
- il caso in cui il danno si è prodotto per imperizia del soggetto incaricato di eseguire un’opera, dimostratosi non all’altezza del compito, e scelto per risparmiare sul costo del suo compenso. (culpa in eligendo)
- il caso che il danno è stato subito da un terzo che si trovava casualmente a transitare in un luogo nel quale si stava svolgendo una attività per volere dell’indiziato, o nel suo specifico interesse. A tal fine è indifferente se il danno si sia prodotto per un caso fortuito, ove si potesse dimostrare che il suo verificarsi è stato reso più probabile a causa dell’omissione di misure di sicurezza che l’organizzatore era tenuto a conoscere e quindi a porre in essere, o se si sia prodotto per fatto di una persona che operava sul luogo alle dipendenze dell’indiziato oppure esercitava l’attività ivi in corso, dietro richiesta o incarico (commessa) dell’indiziato: siamo nel classico caso della responsabilità della committenza (ex Art. 2049 C.C.)
- Il caso che il danno sia stato provocato da cose di proprietà di terzi quando si trovavano nella detenzione o in uso all’indiziato (Art. 2051 del Codice Civile)
- Il caso che il danno è stato patito per danneggiamento, furto o smarrimento di cose di terzi mentre queste si trovavano in custodia presso l’indiziato (l’Art. 1784 C.C. – responsabilità dell’albergatore e l’Art. 1787 C.C. – Responsabilità dei gestori di magazzini di merci di terzi ne sono esempi significativi)
Questi non sono che degli esempi di una casistica assai più estesa, ma abbiamo ritenuto di limitare l’esemplificazione a quei casi che possono essere d’interesse di un imprenditore .
Caso di ammissione di responsabilità da parte dell’indiziato
Qualora l’indiziato, ricevuta la lettera di addebito di responsabilità con la relativa richiesta di risarcimento, accolga la richiesta e proceda, senza ulteriori formalità, al ristoro del danno dichiarato, il rapporto giuridico si estingue e i due soggetti tornano ad essere reciprocamente estranei come erano prima che si verificasse il danno.
Questo modo di chiudere la pratica è assai comune quando il soggetto ritenuto responsabile è provvisto di copertura assicurativa.
In questi casi non è raro assistere a poco decorosi teatrini che vede l’ indiziato allearsi col danneggiato contro il proprio Assicuratore, ben sapendo che non sarà lui a dover pagare, ma l’Assicuratore, quindi dimostra una particolare solerzia nel venire incontro alle richieste del danneggiato, ancor più se questi fosse un suo cliente di fronte al quale non voglia fare brutte figure. Ma stendiamo un velo pietoso.
Caso di opposizione dell’indiziato
Qualora il ricevitore della richiesta di risarcimento non riconoscesse la legittimità della richiesta ricevuta, adducendo argomentazioni più o meno convincenti a sostegno della propria posizione, al soggetto danneggiato non resta che fare ricorso in giudizio.
Ai sensi dell’Art. 2697 del Codice Civile, il danneggiato ha l’onere della prova e si assegna altresì la facoltà al Convenuto di discolparsi portando a sua volta delle prove a dimostrazione della sua tesi.
II giuristi, che amano le citazioni in latino, indicano questo principio di reciprocità con la frase onus probandi est ei qui dicit, ovvero l’onere della prova è a carico di chi sostiene una determinata tesi.
Faceva eccezione a questa regola solo il caso del consumatore che subisse danno dall’uso di un prodotto difettoso o, comunque non conforme alle caratteristiche che dovrebbe avere, caso in cui spettava al produttore produrre le prove a sua discolpa, fino all’entrata in vigore del DLgs. 6 settembre 2005, n. 206, noto con il nome di Codice del Consumo che ha ri-allineato la normativa agli altri casi di responsabilità civile con l’onere della prova a carico del consumatore che sostiene di aver subito danno dall’uso di un prodotto (Art. 120) ed ancora a carico del produttore, laddove potesse avere le prove delle condizioni esimenti specificate nell’Art. 118 dello stesso Codice del Consumo.
Il danneggiato ha dunque l’onere di provare
- di aver subìto il danno,
- che l’effettiva entità del danno subìto corrisponda alla sua richiesta
- il nesso di causalità tra l’accadimento e il danno e infine
- che ne debba rispondere per legge la sua controparte.
Sulla scorta di tali prove, può adire le vie legali e solo dopo che sia passata in giudicato la sentenza pronunziata all’ultimo grado di giudizio cui è giunta la vertenza, la sua richiesta diventa un credito liquido ed esigibile nei confronti della sua contro parte.
La tipologia del pregiudizio sofferto
Un pregiudizio si può manifestare sotto forma di
- perdita patrimoniale o di
- lesione personale
La lesione personale o quello che ne consegue viene sempre ricondotta ad una quantificazione patrimoniale, che sarà discrezione del giudice stabilire, ove non fosse già evidente dai fatti, o da riscontri oggettivi a disposizione.
Procurare a un soggetto terzo una lesione personale, costituisce comunque una violazione del Codice Penale, a prescindere dall’intenzionalità ed al di là di qualsiasi obbligo risarcitorio sorgesse in merito.
Invece, procurare a un soggetto terzo una perdita patrimoniale viola il Codice Penale solo se è dimostrata la volontarietà dell’atto che ne è stato causa, unitamente al nesso di causalità tra la commissione dell’atto e il danno patito dal terzo
La violazione del Codice Penale pone in essere una procedura diversa rispetto al rapporto giuridico che intercorre tra responsabile e danneggiato, mediante querela, sporta da chi ha patito il danno. Dinnanzi alla Corte Penale, responsabile e danneggiato assumono formalmente il ruolo di reo e Parte Lesa. Quest’ultima ha facoltà di costituirsi Parte civile se vuole ottenere un risarcimento e in quel caso si celebra un processo civile parallelo e indipendente da quello penale.
Il coinvolgimento in una procedura penale, che in origine era riservata alle persone fisiche, nell’ultimo quarto di secolo, in seguito all’entrata in vigore del DLgs 6 settembre 2001, n. 231, è ammesso anche per le imprese, con la differenza che in luogo di una pena detentiva, viene, in caso di condanna, comminata una sanzione penale di natura patrimoniale.
Questa particolarità estende la casistica del danno all’impresa anche in ragione di una responsabilità che abbia rilevanza penale.
Tacitazione della Parte Lesa
A completamento di questo quadro giuridico ed economico, possiamo aggiungere che laddove la Parte Lesa si costituisca Parte Civile, spesso un risarcimento solerte che anticipi la sentenza in sede civile e che soddisfi il danneggiato, può indurre quest’ultimo a ritirare la querela, facendo così archiviare il caso oggetto della procedura penale.
I sotto-casi della lesione personale e il coinvolgimento del diritto penale
Il caso di lesione personale merita un approfondimento:
Dal momento che una lesione personale può manifestarsi su numerosi livelli di gravità, che vanno dalla ferita curabile con medicazione e cerotto, fino alle lesioni che si dimostrano letali, si è posta la questione di porre dei limiti, più che altro inferiori, alla gravità della lesione affinché colui che l’avesse subita fosse legittimato farne oggetto di querela.
L’Art. 582 del Codice Penale, considera sanzionabile una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.
Non occorre scomodare titolari di cattedra degli atenei per avere una definizione di malattia, ma il modo in cui tale termine è inserito nella frase precedente, ci obbliga a darne una definizione giuridica. E il Diritto non si tira indietro, e ci fornisce una definizione di malattia ad uso legale.
La definizione più chiara che è stata data al termine “malattia” è l’impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le attività consuete della vita di relazione.
In assenza di ulteriori specificazioni, siamo autorizzati a ritenere che tale impedimento possa essere indifferentemente permanente o transitorio, senza con ciò modificare la validità dell’interpretazione.
Da quanto sopra deduciamo che le lesioni personali che integrano gli estremi del reato, secondo il Codice Penale, sono quelle che provocano almeno una inabilità temporanea, comprendendo tutte quelle che abbiano conseguenze più gravi, quali l’invalidità permanente, parziale o totale fino al decesso. Nell’ultimo caso, si può configurare l’ipotesi di reato di omicidio, con tutte le riserve ricorrenti caso per caso.
Quando la lesione personale è causa di decesso, si costituiscono Parte Civile i parenti più prossimi alla vittima, i quali, nel caso, sarebbero definiti aventi causa.
Come gestire un problema che coinvolge al Responsabilità Civile
A noi l’argomento interessa nella misura in cui vi sono delle condizioni atte a generare un danno economico-patrimoniale all’impresa.
Pertanto avremo modo di trattare:
- sia la responsabilità civile
- sia quando l’impresa fosse chiamata a rispondere di un danno subìto da un terzo,
- sia quando è il terzo a dover rispondere nei confronti dell’impresa
Per la nostra impresa costituisce altresì un pregiudizio qualsiasi perdita patrimoniale subita per fatto di terzi, ancor prima che sia dimostrata la loro responsabilità, laddove il nostro pregiudizio diretto non dipende dal fatto che a provocarlo sia stata l’azione di un terzo, o nostra, o che sia frutto di una casualità o di forza maggiore.
Qualora sia accertata la responsabilità di un terzo, ci troveremmo nelle condizioni di ricoprire il ruolo di danneggiato, ed in conseguenza avremmo titolo per chiedere ai terzi responsabili il ristoro del nostro danno e potremmo ricorrere in giudizio di merito, sezione civile, per vedere rispettati i nostri diritti.
La prova della responsabilità di terzi, sarà l’elemento che concorrerà ad annullare o almeno attenuare il nostro danno economico-patrimoniale.
È quanto mai opportuno in questi casi aver stipulato, prima che sorga la vertenza un contratto assicurativo di tutela legale, al fine di poter scegliere un legale capace di difendere gli interessi dell’impresa, senza il patema d’animo del costo che può comportare e che presumibilmente sarà proporzionale alla fama e all’abilità comprovata del legale incaricato.
