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	<title>consulenza Archivi - Clemente Fargion Consulting</title>
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		<title>Perché assicurarsi non basta</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/perche-assicurarsi-non-basta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL RISCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[LE ASSICURAZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/perche-assicurarsi-non-basta/">Perché assicurarsi non basta</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><p>Siamo abituati a ricevere (se siamo utenti delle <strong>assicurazioni</strong>) o a proporre (se ne siamo i distributori) dei contratti formulati per coprire i danni identificati in categorie che rappresentano degli insiemi isolati, quasi sempre non comunicanti tra loro. Questa è una delle ragioni per le quali siamo abituati a chiamare questi contratti specifici “prodotti”.</p>
<p>Ma quando l’utente è una <strong>impresa PMI</strong>, ci troviamo di fronte ad un <strong>sistema complesso multifunzionale</strong>, nel quale esistono intricate interdipendenze. (potremmo generalizzare il ragionamento a qualsiasi impresa, ma visto che Clemente Fargion Consulting dedica la propria consulenza alle PMI, rimaniamo in questo ambito).</p>
<p>Questa proprietà fa sì che non di rado<strong> un danno non si presenta isolato</strong>, ma può generare delle <strong>conseguenze di natura diversa</strong>, ma sempre fonte di <strong>ulteriore danno</strong>, il quale a sua volta può generare i presupposti per un terzo danno ancora diverso. Prende vita quella che <strong>Clemente Fargion Consulting</strong> definisce <strong>catena consequenziale</strong>. Il risultato finale di questa reazione a catena incontrollata può essere, anzi spesso lo è, un dissesto finanziario generalizzato.</p>
<p>Non occorre che spieghi al pubblico che legge questo articolo, che la sequenza di danni concatenati travalica quasi certamente i confini della operatività assicurativa, relegando l’eventuale indennizzo percepito magari a fronte solo del primo danno della catena, ad un ruolo marginale nell’ambito del disastro economico, patrimoniale e finanziario che si è generato.</p>
<p>Basti pensare che uno degli elementi che spesso sono presenti in questa catena di danni, è la <strong>perdita di una parte più o meno consistente della clientela</strong>. È noto che questa situazione di danno economico che può essere anche molto rilevante, induce <strong>l’assicuratore a respingere ogni accampata richiesta di copertura</strong> per questo tipo di perdita, bollandola di Rischio d’Impresa.</p>
<p>La classe assicuratrice definisce rischio d’impresa tutto ciò che in comune con il vero rischio di business ha l’esito sfavorevole in misura di quota di controllo del mercato, anche quando la causa scatenante non ha nulla a che spartire con la scommessa imprenditoriale.</p>
<p>Il risultato pratico di tutto ciò è che nonostante le catene consequenziali siano più la norma che l’eccezione, la tutela assicurativa si dimostra largamente insufficiente a proteggere l’impresa dal dissesto economico e finanziario.</p>
<p><strong>Offriamo una consulenza qualificata per proteggere l’impresa dal dissesto finanziario e lo facciamo attraverso una analisi meticolosa dei processi industriali e societari</strong>, per far emergere le fonti di danno, dopo aver chiarito che per danno non intende il danneggiamento come è d’abitudine inteso nel mondo assicurativo, ma la perdita economica o patrimoniale da qualunque causa provocata, che sia un evento imprevisto, assicurabile o no, una disattenzione, una omissione di adempimento, un difetto di organizzazione o di comunicazione, o l’applicazione di una norma di legge o di contratto che sia sanzionatoria o risarcitoria.</p>
<p>Dopo aver snidato le fonti non sempre evidenti di danno o di propagazione del danno lungo la catena consequenziale, indichiamo i presidi fisici e procedurali che abbiano le funzioni di antidoto.</p>
<p><strong>Per difendere efficacemente l’impresa dal dissesto finanziario occorre conoscere bene i processi societari per capire dove si possano annidare le fonti e le cause che possono portare al dissesto.</strong><br />
Chiamiamo genericamente dissesto finanziario quella situazione di crisi generalizzata che fa mancare la liquidità per coprire il debito a breve termine.</p>
<p>Dal dissesto finanziario si può uscire indenni, se si tratta di una crisi occasionale, ma per farlo è indispensabile trovare una fonte finanziatrice che apporti quella liquidità necessaria a superare la crisi. Ma se le cause della crisi fossero strutturali, la crisi stessa riemerge poco dopo averci messo una pezza, come si dice in slang popolare.</p>
<p>Per combattere le cause della crisi, occorre essere consapevoli delle dinamiche che la determinano. Normalmente sono situazioni che non nascono all’improvviso, tranne quei rari casi che ci si trovi costretti a rifondere dei danni milionari a terzi, laddove la legge ce ne addebita la responsabilità, e le modalità con le quali si è concretizzato l’illecito fanno sì che una eventuale assicurazione della responsabilità civile non intervenga, o semplicemente perché per una serie di concomitanze, la copertura assicurativa non fosse stata operante al momento in cui si è consumato il pregiudizio.</p>
<p>Quando non ricorre un caso non assicurato di responsabilità civile, a prescindere che la nostra impresa sia la parte attrice o il convenuto, una situazione di crisi non capita all’improvviso, ma è sempre il risultato finale di una sequenza di situazioni sfavorevoli susseguitesi come in un effetto domino.</p>
<p>In quei casi dobbiamo essere in grado di prevedere in anticipo quali possano essere i passaggi della procedura della crisi, attraverso i quali gli effetti deleteri di uno stadio anteriore vengono veicolati allo stadio successivo e, laddove possibile inserire dei presidi che abbiano l’efficacia di contro-misure adeguate al caso.</p>
</div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-2" href="https://clementefargionconsulting.com/contatti/" target="_self" style=""><span>Per conoscere il nostro metodo prenota un appuntamento</span></a></div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-1" href="https://clementefargionconsulting.com/blog/" target="_self" style=""><span>tutti gli articoli</span></a></div></div> </div><div class="grve-background-wrapper"></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (Art. n. 1)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><p>Il danno è, per definizione, un evento di natura economico-patrimoniale. Anche in ambito assicurativo, gli viene riconosciuta questa valenza, ma solo per determinare l’indennizzo, in caso di sinistro, sempre che le condizioni di polizza lo prevedono.</p>
<p>L’imprenditore percepisce il danno, così come glielo vuole presentare il venditore di contratti assicurativi (di solito un intermediario) come una fastidiosa previsione pronunziata da un uccello del malaugurio.</p>
<p>Perché <strong>l’Imprenditore preferisce pensare a ciò che può guadagnare</strong>, e nella sua mente non c’è lo spazio per ragionare su cosa può perdere.</p>
<p>la precisione, il danno non è il deterioramento che si manifesta nell’accadimento che le assicurazioni definiscono sinistro, ma è il costo che l’impresa deve sostenere per ripristinare l’ordine delle cose perturbato dall’evento dannoso.</p>
<p><strong>Per fare i due esempi più classici e significativi&#8230; </strong></p>
<ol>
<li><strong>se capita un incendio</strong>, il danno non è il fatto che qualcosa si bruci, ma si devono tenere in considerazione altri costi conseguenti
<ul>
<li>il costo per riparare o sostituire i beni danneggiati, eventualmente al netto dell’indennizzo assicurativo</li>
<li>le perdite economiche da interruzione dell’attività, in termini di fatturato perduto, al netto di costi venuti a sospendersi a causa del fermo, ma includendo il consumo di riserve di prodotti finiti, per contenere la riduzione delle vendite, anche in questo caso al netto di un eventuale ma alquanto improbabile indennizzo assicurativo</li>
<li>le perdite ancor più gravi dovute a esodo della clientela verso la concorrenza in caso di fermo prolungato, qualora non fossero bastate le misure di contenimento</li>
<li>tutte le conseguenze di gravità crescente che seguono la perdita di clientela, sapendo che queste conseguenze possono portare fino al default finanziario della società</li>
</ul>
</li>
<li><strong>se capita un danno a terzi</strong> del quale dobbiamo rispondere per legge, il danno a terzi non ci riguarda, il danno nostro sarà l’esborso che dovremo sostenere per dare ristoro al soggetto che ha patito i suoi danni, caso mai al netto dell’indennizzo assicurativo.</li>
</ol>
<p>In generale, il danno non è altro che la perdita economica o patrimoniale che consegue agli accadimenti che possono avere effetti che vanno dal disagio al trauma, in funzione della gravità dell’accaduto.</p>
<p><strong>Ma un danno o una perdita può essere cagionata anche da:</strong></p>
<ul>
<li>mancata riscossione di un credito</li>
<li>pesante ammenda inflitta dalla Pubblica Amministrazione per gravi inadempienze</li>
<li>necessità di ripristinare una situazione alterata da accadimenti i cui responsabili non sono assicurati e nemmeno solvibili con le loro risorse</li>
<li>disattenta gestione dei magazzini merci</li>
<li>necessità di far fronte ad una richiesta di rientro immediato dei fidi bancari, da parte delle banche, in presenza di una condizione economico-finanziaria che non lascia intravvedere un futuro roseo</li>
</ul>
<p>Nella quotidianità di una impresa, si susseguono entrate ed uscite, incrementi o riduzioni del patrimonio, ma sempre ricalcando il modello dello scambio, che prevede una controparte ed un trasferimento di danaro da una parte all’altra a fronte di una consegna di un bene o di una prestazione di servizio.</p>
<p>Il danno, pur avendo una sua inevitabile collocazione fra le scritture contabili, comporta una uscita di danaro o una riduzione patrimoniale in cambio di nulla, in quanto non esiste un beneficiario dell’uscita di danaro che possa dare beni o servizi in cambio. Ciò malgrado, il danno incide negativamente sul risultato di bilancio, ma talvolta si possono trovare degli strumenti di ammortizzazione del danno, strumenti che cambiano a seconda di quale tipo di accadimento perturbativo ha generato il danno ma che talvolta superano la capacità di assorbimento dell’economia societaria ed allora non sono risolvibili solo con mezzi propri.</p>
<p>È qui che intervengono gli <strong>strumenti di prevenzione strategica che l’Impresa</strong> dovrebbe aver messo in atto ben prima che si verificasse il danno.</p>
<p><strong>Vi sono strumenti di vari livelli:</strong></p>
<ol>
<li>per la prevenzione fisica dell’incidente</li>
<li>sulla gestione del rinnovamento parco macchine</li>
<li>sulla manutenzione pianificata e controllata di macchine e impianti, incluse cisterne interrate</li>
<li>sul controllo della qualità metodico e rigoroso</li>
<li>sul controllo e monitoraggio dei dispositivi di depurazione e abbattimento delle componenti contaminanti negli scarichi</li>
<li>sulla allocazione delle risorse finanziarie, umane ed organizzative</li>
</ol>
<p>Su questo punto interviene <strong>Clemente Fargion Consulting</strong> con un approccio innovativo, per fornire agli imprenditori <strong>strumenti e metodologie per affrontare il danno con consapevolezza e preparazione</strong>, avendo appreso che il danno è la conseguenza di una imperfetta attenzione ai dettagli e può essere gestito, contenuto e persino trasformato in una opportunità.<br />
Questo metodo non funziona quando l’artefice è una condizione ambientale, meteorologica o idro-geologica, che trova l’uomo privo di difese. Allora devono scendere in campo i presidi finanziari interni ed esterni. Il supporto assicurativo si inserisce in questa logica, intervenendo su chiamata dell’imprenditore per far fronte all’imponderabile, rispetto ad una realtà sulla quale s’è raggiunta la piena e consapevole padronanza.<br />
A tal fine Clemente Fargion Consilting propone un modello di difesa articolato in tre linee:<br />
la prevenzione<br />
lo sviluppo della capacità di riassorbimento interno e della capacità di recupero<br />
il supporto assicurativo<br />
Con questo approccio, l’imprenditore non subisce più il danno, ma lo affronta con un sistema organizzato di protezione, organizzazione e pianificazione.</p>
</div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-2" href="https://clementefargionconsulting.com/contatti/" target="_self" style=""><span>Per conoscere il nostro metodo prenota un appuntamento</span></a></div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-1" href="https://clementefargionconsulting.com/blog/" target="_self" style=""><span>tutti gli articoli</span></a></div></div> </div><div class="grve-background-wrapper"></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Le cause di danno all’Impresa &#8211; Danneggiamento a beni strumentali  (Art. n. 2)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/">Le cause di danno all’Impresa &#8211; Danneggiamento a beni strumentali  (Art. n. 2)</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (Art. n. 1)</strong>”</a>, che i pregiudizi ai conti dell’impresa possono derivare, a seconda dei casi dalle cause riportate nel seguente elenco che funge da indice progressivo:<br />
</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #333333;"><strong>danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</strong></span></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/"><span style="color: #333333;">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/"><span style="color: #333333;">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/"><span style="color: #333333;">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</span></a></li>
</ul>
<h2>Le cause di danno all’Impresa – danneggiamento a beni strumentali</h2>
<p>Nella pratica assicurativa tradizionale, il danno, tanto ai beni immobiliari, quanto ai beni strumentali viene generalmente classificato in due categorie: <strong>suscettibile</strong> o <strong>non suscettibile di riparazione</strong>, sottintendendo che fra le due ipotesi sia <strong>preferibile quella che minimizza l’esborso dell’assicuratore</strong>.<br />
L’imprenditore che voglia ragionare in autonomia, mettendo al primo posto il conseguimento dei suoi interessi, dovrà mettere a confronto numerosi dati, informazioni e parametri, per dare completezza alla sua analisi e si renderà conto che, almeno per quanto riguarda i beni strumentali, <strong>ai fini della salvaguardia del suo interesse, il confronto fra costo della riparazione e prezzo del bene nuovo non entra nemmeno in gioco!!</strong></p>
<h2>Vediamo come si calcola il danno nel dettaglio</h2>
<p>Quando un bene strumentale come, ad esempio, un <strong>macchinario di produzione</strong> subisce un danneggiamento, l’impresa perde all’istante il suo valore, al netto però del valore residuo del rottame che ne rimane. Chiameremo questo crollo di valore patrimoniale <strong>danno primario</strong>.<br />
In sequenza cronologica, si verificano dei costi e delle spese che vanno ad aggiungersi al conteggio del danno, così come dei movimenti di segno opposto, che si detraggono.<br />
Come vedremo fra poco, la situazione è radicalmente diversa tra il caso in cui il bene venga riparato e il caso in cui venga sostituito dal nuovo.<br />
L’analisi che segue, sarà condotta separatamente per le due ipotesi, ma in chiave di fornire una guida alla scelta sulla soluzione da adottare, in base alla convenienza per l’impresa.</p>
<h3>Convenienza della riparazione: da cosa dipende</h3>
<p>Premesso che i beni strumentali comprendono i macchinari di produzione, ma anche attrezzature fisse non aventi funzioni produttive, per queste ultime, la scelta tra riparazione e sostituzione è esclusivamente basata su un confronto economico.<br />
Per i macchinari di produzione, la scelta fra riparazione e sostituzione, che non è solo economica, ma anche di opportunità, anche la sola parte economica della valutazione è molto più complessa ed articolata.</p>
<p>Relativamente ad un macchinario di produzione, la sostituzione del bene danneggiato con il nuovo è tanto più preferibile alla riparazione, quanto maggiore è la vetustà del bene che si è danneggiato, per una serie di motivi fra i quali riportiamo i più significativi:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><span class="s1">un macchinario vecchio può presentare la difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio e questo allungherebbe i tempi di ripristino della integrità materiale e funzionale del bene che si è danneggiato e se il fermo di quel macchinario costituisse una criticità per il processo produttivo, ai costi di ripristino dovremo aggiungere le perdite economiche da interruzione di attività;</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">i costi di manutenzione di un<span class="Apple-converted-space">  </span>macchinario sono in continuo aumento nel corso della sua vita utile operativa. Se ci limitiamo a fare un bilancio dei 3-5 anni successivi, nell’ipotesi della riparazione, avremmo dei costi di manutenzione molto più alti di quelli del macchinario nuovo sostitutivo;</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">un intervento di riparazione su un macchinario danneggiato potrebbe non essere in grado di riportare il macchinario stesso alle condizioni di funzionalità, rendimento e sicurezza pari a quelle di cui godeva<span class="Apple-converted-space">  </span>prima di danneggiarsi e questa condizione di recupero parziale, è tanto più frequente quanto maggiore è l’età del macchinario.</span></li>
</ol>
<h3 class="p1">Vediamo nella pratica come si sviluppa e come si calcola il danno conseguente al danneggiamento di un macchinario della linea produttiva:</h3>
<p><strong>Sul piano patrimoniale abbiamo solo due movimenti:</strong></p>
<ol>
<li>Crollo del valore patrimoniale a causa del sinistro (-)</li>
<li>Recupero, grazie alla riparazione, della quota di valore erosa dal sinistro o di una sua parte (+)</li>
</ol>
<p><strong>Come movimenti da conto economico, avremo:</strong></p>
<ul>
<li>La spesa sostenuta per la riparazione (-)</li>
<li>La perdita economica relativa ai giorni di fermo impianto necessari al reperimento dei pezzi di ricambio e alla esecuzione delle operazioni di riparazione (-)</li>
<li>L’indennizzo assicurativo</li>
</ul>
<p>Il saldo finale del danno sarà dato dal saldo dei movimenti di conto economico, sommato algebricamente (quindi, se col segno negativo, verrà sottratto) al saldo in conto patrimonio. Viste le voci in gioco, si presume un saldo finale negativo. Potrebbe non esserlo, se l’impresa fosse assicurata anche sulle perdite economiche da interruzione di attività. Ma sappiamo che la diffusione di questo contratto è così scarsa da togliergli la rappresentatività in un esempio di scuola.</p>
<p>Se da un lato è vero che entrano in gioco altri fattori, quali</p>
<ol>
<li>l’anticipazione del pensionamento del macchinario e la conseguente anticipazione dell’acquisto del nuovo, come da piano di avvicendamento dei macchinari</li>
<li>i maggiori costi di manutenzione negli anni residui dopo la riparazione</li>
</ol>
<p>Tuttavia, oltre alla oggettiva difficoltà a conteggiare queste componenti economiche, va considerato che il confronto tra costo della riparazione e quota patrimoniale da recuperare, e in seconda battuta, i tempi per reperire i pezzi di ricambio, prevalgono concettualmente su tutto il resto.</p>
<h3>Convenienza della sostituzione: da cosa dipende</h3>
<p>Da un punto di vista strategico, la sostituzione con il nuovo è quasi sempre la scelta vincente, mentre ci sono casi in cui anche la riparazione si rivela una soluzione accettabile, ma non sarà mai preferibile, tranne i casi in cui il macchinario danneggiato fosse nuovo o al massimo di tre anni di vita.</p>
<p>Con l’acquisto del nuovo, in presenza di assicurazione, il saldo contabile del sinistro è quasi sempre un utile.</p>
<p>L’unico aspetto che può giocare contro sarebbe il tempo richiesto per la fornitura e l’installazione, ma questo non è mai un parametro fisso, perché si può ovviare cambiando modello o fornitore.</p>
<p>È importante che l’imprenditore adotti una visione economica integrata del rischio, capace di svincolarsi dalla logica assicurativa e impari a leggere il danno come un fenomeno economico complesso, che coinvolge valore, tempo e produttività. Questo gli consentirà di scegliere in difesa del suo interesse, ed a protezione del percorso che porta a centrare i suoi obiettivi.</p>
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		<title>Le cause di danno all’Impresa – Danneggiamento a beni immobli  (Art n. 3)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contratti assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[Danno all'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Default finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione del rischio]]></category>
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		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
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<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che i pregiudizi ai conti dell’impresa possono derivare, a seconda dei casi dalle cause riportate nel seguente elenco che funge da indice progressivo:<br />
</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #333333;"><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</strong></span></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #333333;">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/"><span style="color: #333333;">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/"><span style="color: #333333;">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</span></a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/"><span style="color: #333333;">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10).</span></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Analizziamo terzo questo punto:</strong></p>
<h2>Le cause di danno all’Impresa – danneggiamento a beni immobili</h2>
<p>Mettiamoci d’accordo fin da subito che, a dispetto di quanto asseriscono le assicurazioni, per <strong>beni immobili</strong> intendiamo riferirci a tutti i beni immobili che si riconoscono nella definizione data dall’<strong>Articolo 812 del Codice Civile</strong>, siano essi <strong>costruzioni edilizie o terreni</strong>.</p>
<p>In entrambi i casi, non parleremo di interessi dell’imprenditore, ma del <strong>proprietario dell’immobile</strong>, che è l’unico titolare di tutti gli interessi attinenti il bene immobile, a prescindere che sia imprenditore o che svolga altre attività. Vediamo le problematiche economico-patrimoniali che sorgono in caso di un incidente che comprometta il regolare utilizzo dell’immobile, facendo una analisi separata fra</p>
<ul>
<li><strong>opere edili</strong></li>
<li><strong>terreni</strong></li>
</ul>
<p>Come abbiamo visto per i beni strumentali, anche le <strong>opere edili</strong>, che evitiamo di chiamare <strong>fabbricati</strong> per non evocare possibili influenze assicurative sulla nostra analisi, possono essere riparate o ricostruite da zero, a seconda della gravità del danneggiamento subito ma, come vedremo i criteri di scelta sono completamente diversi.</p>
<p>Tanto per cominciare, nella scelta, che il proprietario dell’immobile deve operare tra riparazione e ricostruzione da zero <strong>prevalgono le motivazioni tecniche su quelle economiche</strong>.</p>
<h2>Quando un’opera edile si danneggia, ci si trova di fronte a un bivio: riparare o ricostruire da zero?</h2>
<p>Spontaneamente verrebbe da rispondere che dipende dalla gravità del danno. Certamente sì, ma bisogna prendere coscienza che di fronte ad un immobile danneggiato, quello che conta non è la percentuale dell’opera che risulta compromessa, ma la risposta alla domanda: se la ricostruzione della parte colpita può avvenire in sicurezza a norma della tecnica ingegneristica che sta alla base degli studi sulla stabilità statica dell’opera.</p>
<p>Se la ricostruzione non può avvenire nel rispetto delle norme minime di sicurezza strutturale, quell’opera va demolita e ricostruita da zero.</p>
<p>Come abbiamo già detto nell’articolo dedicato ai danni a beni strumentali, la scelta dell’assicuratore tra riparazione e sostituzione, è dettata solo dall’esigenza di contenere l’esborso per l’indennizzo, ma a volte capita di sentir sostenere delle teorie insolite e personalizzate.</p>
<p>Ma il proprietario dell’immobile deve ragionare in totale indipendenza ideologica.</p>
<p>Se ve lo ricordate, nell’articolo dedicato ai danni a beni strumentali si parlava di valore del rottame, intendendo con questo termine riferirci al valore che si può attribuire ad un macchinario danneggiato.</p>
<p>Tale valore serviva per determinare il crollo di valore patrimoniale che il bene aveva subito a causa del suo danneggiamento ed avendo dato a tale crollo di valore la denominazione di <strong>danno primario</strong>.</p>
<p>Nel caso degli immobili non è così.</p>
<p>Un edificio parzialmente demolito non solo non ha un valore, ma rappresenta un costo, che è indiscutibilmente a carico del proprietario, e che in media si può stimare in 30 €/mc per demolire quanto rimasto in piedi, più 15 €/mc per le opere di smaltimento delle macerie.</p>
<p>Caso mai, ad un’opera edile danneggiata sarebbe legittimo attribuire il valore che aveva prima di danneggiarsi, dedotti i costi di ripristino.</p>
<p>In ogni caso, quello che conta è saper scegliere con consapevolezza se procedere alla riparazione del danneggiamento dell’immobile, oppure optare per la demolizione di quello che ne rimane, per costruire da zero una nuova opera.</p>
<p>Va da sé che non di rado, quando la scelta cade sulla ricostruzione, questa venga fatta eseguire apportando le modifiche necessarie ad adattare l’opera ad eventuali nuove esigenze sorte nel corso della vita dell’immobile sinistrato. Questo è ancora più vero nel caso di immobili ad uso industriale.</p>
<p><strong>L’imprenditore deve valutare:</strong></p>
<ol>
<li>il costo della riparazione</li>
<li>i tempi richiesti per la riparazione</li>
<li>l’affidabilità tecnica della riparazione</li>
<li>se le dimensioni che l’opera aveva prima di danneggiarsi sono idonee alle esigenze del momento o se sono intervenute nuove esigenze che ne richiedessero un ampliamento</li>
<li>la consistenza di eventuali costi aggiuntivi previsti per la modifica della struttura portante o per la modifica delle fondazioni, per adeguare l’opera ad eventuali nuove esigenze</li>
<li>il costo di eventuali opere di consolidamento da attuare sulle opere attigue, prima di dar corso ai lavori necessari al ripristino dell’opera che ci interessa, qualora l’immobile danneggiato facesse parte di un complesso pluri-immobiliare costituito da opere costruite in aderenza, come succede nel caso delle villette a schiera</li>
<li>eventuali problematiche che potrebbero sorgere in caso di riparazione e conseguente fissazione dei costi per fronteggiare tali problematiche</li>
<li>rispondenza dei criteri di costruzione dell’opera con le Norme Tecniche di Costruzione in vigore al momento in cui si pone la scelta</li>
<li>fattori di convenienza commerciale, nel confronto tra la scelta di mantenere lì la propria sede o, approfittando del fatto che si sia demolita, di stabilirla altrove e, nel caso, dove</li>
</ol>
<p>Infine un’opera edile non subisce un significativo degrado per vetustà, a meno che non si tratti di un capannone in materiale prefabbricato.</p>
<h3>Passiamo al caso del terreno.</h3>
<p>Il terreno è un bene immobile iscritto a libro cespiti, ma non può essere riparato in caso di danneggiamento.</p>
<p>Come può danneggiarsi un terreno? Si danneggia quando la sua alterazione non consente più di farne l’uso per il quale era stato comperato.</p>
<p>Se è un terreno agricolo, si danneggia a seguito di un episodio alluvionale, o di una grave contaminazione, oppure se è un terreno facente parte di una area orografica scoscesa, soggetta a franamenti, qualora franasse a valle.</p>
<p>A seguito di danneggiamento, un terreno può perdere una quota, anche significativa del suo valore catastale ed anche di quello commerciale.</p>
<p>Non va confuso il valore di un terreno, con il valore di un piazzale piastrellato o asfaltato. Quando si acquista un terreno si acquista non il possesso dello stesso, bensì il diritto, non necessariamente esclusivo, a disporne.</p>
<p>I terreni non sono soggetti ad alcun degrado.</p>
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		<title>Le cause di danno all’Impresa – danneggiamento alle merci  (Art n. 4)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Default finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione del rischio]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[rischio d'impresa]]></category>
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<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che i pregiudizi ai conti dell’impresa possono derivare, a seconda dei casi da:<br />
</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><strong>danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p><strong>Analizziamo il quarto punto:</strong></p>
<h2>Le cause di danno all’Impresa – danneggiamento alle merci</h2>
<p>Abbiamo visto negli articoli precedenti come si misura il danno subìto dall’impresa a seguito di danneggiamenti di beni durevoli, dedicando la prima parte ai beni strumentali e la seconda a i beni immobili.</p>
<h2>La differenza sostanziale tra le merci e ogni altro elemento che concorre alla formazione del patrimonio netto societario</h2>
<p>A differenza dei beni durevoli che sono sostanzialmente dei mezzi per esercitare l’attività produttiva, <strong>le merci incarnano lo scopo per il quale tutto ciò viene fatto</strong>.</p>
<p>Se vogliamo essere più precisi, questa prerogativa, non appartiene a tutte le merci, ma solo ai prodotti finiti, mentre si può dire che le materie prime e i prodotti in corso di lavorazione siano ancora a livello di strumenti.</p>
<p>La constatazione fatta porterebbe a pensare che i prodotti finiti siano il bene più prezioso per una impresa industriale e non solo.<br />
Le merci possono trovarsi in situazioni stanziali, ma possono essere itineranti e chi abbia fatta una esperienza nell’attività assicurativa lo sa bene. il tema delle merci itineranti e troppo complesso per non dedicargli un articolo a parte.<br />
Qui ci occuperemo delle merci presso lo stabilimento.</p>
<h2>Le merci non si possono riparare</h2>
<p>Contrariamente ai beni durevoli, per le merci che subiscono un danneggiamento non si presenta mai la scelta tra riparare e rimpiazzare, avendo il rimpiazzo quale unica soluzione, persino nel caso in cui le merci siano macchinari o componenti per macchinari, dal momento che sarebbe scorretto che una impresa costruttrice di macchinari mettesse in vendita dei macchinari danneggiati e riparati.<br />
Per altre tipologie di merci sarebbe anche impossibile.</p>
<h3>Identità contabile delle merci</h3>
<p>A scanso di equivoci, va precisato che la <strong>merce è tutto ciò che l’impresa vende e commercializza</strong>, pertanto, non solo le merci possono benissimo essere dei macchinari, ma se si tratta di una agenzia immobiliare, le sue merci potranno anche essere dei beni immobiliari! Ma in quel caso l’equiparazione degli immobili a merci sarebbe solo terminologica, in quanto gli immobili presentano, anche nella loro qualità di merci, delle problematiche che si scostano non poco dalle merci classiche, quelle che si accatastano in magazzino.</p>
<p>La merce, in qualsiasi stato di lavorazione si trovi, ha una componente data dal valore del materiale e un valore aggiunto conferito loro dalle trasformazioni subite.</p>
<p>Contabilmente le merci sono parte del capitale circolante, e in quanto tale va trattato il loro danneggiamento.</p>
<h3>Le basi per il calcolo del danno derivante da danneggiamento alle merci</h3>
<p>Se si danneggia la materia prima, sorgono immediatamente diverse situazioni, non tutte fra loro contemporanee.</p>
<p>In primis il controvalore della merce inutilizzabile in quanto danneggiata costituisce, in un primo momento, il danno patrimoniale nella misura della riduzione del valore complessivo del patrimonio netto societario.</p>
<p>Quello appena descritto è, tuttavia, un danno di natura transitoria, perché non esaurisce la problematica. Anzi, il valore patrimoniale della merce resa inutilizzabile dall’evento dannoso, viene di fatto messo da parte per essere sostituito dalla <strong>spesa necessaria al momento dell’incidente, per re-integrare il magazzino</strong> falcidiato dall’incidente stesso e questo avviene a prescindere dal fatto che la spesa per il reintegro del magazzino sia minore, maggiore o uguale al valore patrimoniale perduto, secondo i conteggi preventivi.</p>
<p>Il costo del rifacimento delle merci danneggiate può risultare, per diversi ordini di ragioni, maggiore o minore del valore patrimoniale perduto nel primo impatto. Tuttavia questo confronto rimane fine a se stesso in quanto la merce danneggiata va rimpiazzata. Punto.</p>
<p>A tutto quanto sopra si aggiungono i danni economici da ritardata consegna, perdita di commessa o mancata vendita, in ragione della situazione esistente prima dell’incidente<br />
In caso di distruzione completa del magazzino prodotti finiti, si verifica inevitabilmente una breve interruzione di attività.</p>
<p>Il magazzino di riserva del prodotto finito, indubbiamente garantisce un’autonomia nelle vendite in caso di interruzione di produzione, ma non è facile trovare un punto di equilibrio tra una autonomia sufficiente e una eccessiva immobilizzazione di capitali.</p>
<p>Il problema dell’immobilizzo riferito alle riserve di magazzino è controverso. Non è esatto definire immobilizzo una giacenza non eccessiva, che assolve alle esigenze di una disponibilità immediata di prodotti, mentre avrebbe più senso per quelle eccedenze che vanno oltre l’esigenza nell’immediato, e che non è dato di sapere se saranno mai utilizzate.</p>
<p>Da un lato, non è sempre facile valutare a priori dove si collochi il limite dell’utilità al di sopra del quale l’eccedenza è un po’ a rischio di inutilizzo, ma questo può dipendere anche da repentini cambiamenti non prevedibili nemmeno a breve termine.<br />
Inoltre, non sempre può essere allestito il magazzino di riserva e non sempre ha senso farlo.</p>
<p>Per le imprese che lavorano su commessa, oppure anche una impresa che produca prodotti condizionati da mode non sarebbe una cosa fattibile. Anche per produzioni ancorchè non condizionate da mode, ma i cui prodotti vanno incontro ad una rapida obsolescenza, la riserva di magazzino può risultare un’arma a doppio taglio ed avere ripercussioni negative sul risultato di bilancio.</p>
<h3>Valenza economica e patrimoniale delle merci</h3>
<p>È difficile comprendere nell’immediato nelle merci il valore patrimoniale. Quello che è certo è che se, fissate due date non consecutive sul calendario, il valore delle merci giacenti nei depositi dell’impresa, fosse maggiore nella data posteriore e rispetto al valore registrato nella data anteriore, la differenza attiva di valore, contabilmente equivale ad una variazione di segno positivo sulla ricchezza corrente dell’impresa: produce sul risultato di bilancio gli stessi effetti di un ricavo.</p>
<p>Analogamente, qualora il valore complessivo delle merci giacenti presso lo stabilimento diminuisse nell’arco di un determinato periodo di tempo, la differenza negativa tra il prima e il dopo, equivarrebbe ad una variazione di segno negativo sulla ricchezza corrente dell’impresa: sul risultato di bilancio produce gli stessi effetti di una spesa.</p>
<p>Per la stessa ragione, il consumo delle riserve di magazzino per far fronte agli ordini che pervengono dalla clientela nel corso del periodo di interruzione dell’attività produttiva, è parificato ad una perdita supplementare rispetto al danno principale.</p>
<h3>I fattori di variazione del valore delle merci</h3>
<p>Un&#8217;altra variabile tipica delle merci è la fluttuazione del loro valore specifico nel tempo. Per maggior precisione quando parliamo di valore specifico intendiamo riferirci al valore al Kg o riferito ad altra misura unitaria di quantità.</p>
<p>Solitamente si parla di variazioni in aumento, ma possono essere prese in considerazione anche variazioni di valore di segno negativo e poiché tali variazioni possono avvenire anche in corso d’anno, il confronto fra giacenze relative a date che distano qualche mese l’una dall’altra, dovrà necessariamente tener conto delle fluttuazioni di valore.</p>
<p>Esistono varie tecniche contabili per registrare il valore delle merci in entrata e di quelle in uscita e ciascuna di tali tecniche di concretizza in un parametro di valutazione che solitamente ha una componente di arbitrarietà. Queste tecniche di valutazione sono note con acronimi tetragrammi, come LIFO, FIFO, ecc.</p>
<p>L’esperienza insegna che la perizia assicurativa sul danno alle merci glissa quasi sempre su questi criteri che invece esistono e sono stati creati per assegnare alle merci stoccate un valore convenzionale.</p>
<h3>Il problema del rimpiazzo delle merci danneggiate</h3>
<p>Il rimpiazzo delle merci danneggiate, visto che la riparazione è una ipotesi da escludere, comporta di doversene ri-approvvigionare.<br />
Si possono presentarsi i seguenti casi:</p>
<ul>
<li>la merce è immediatamente reperibile: il danno si limita al valore delle merci danneggiate; in certi casi la spesa per ri-acquistare le merci può essere diversa, sia maggiore che minore, al prezzo di acquisto originale. Il danno reale sarebbe il maggiore fra i due</li>
<li>la merce non è reperibile in tutto o in parte: al valore di acquisto delle merci danneggiate, vanno aggiunte le eventuali perdite da interruzione di attività che ne deriverebbero. Questo problema è ovviabile con delle adeguate riserve di prodotto finito. Il consumo di queste ultime comporta una riduzione del patrimonio netto societario, rilevabile sul risultato di bilancio e quindi qualificabile come danno addizionale, ma il danno di interruzione delle vendite così evitato avrebbe avuto ben altro peso, considerando le possibili conseguenze in termini di perdita di clientela.</li>
</ul>
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		<title>Le cause di danno all’Impresa – Le merci in movimento: un ordine di problemi del tutto diverso   (Art n. 5)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contratti assicurativi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/">Le cause di danno all’Impresa – Le merci in movimento: un ordine di problemi del tutto diverso   (Art n. 5)</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, cche i pregiudizi ai conti dell’impresa possono derivare, a seconda dei casi da:<br />
</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</a></li>
<li><strong>danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/" target="_blank" rel="noopener">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p>Analizziamo  questo quinto punto:</p>
<h2>Premessa</h2>
<p>Abbiamo visto nell’articolo precedente che le merci, a differenza delle altre componenti del patrimonio societario, sono lo scopo dell’attività. A questa prerogativa si aggiunge anche la constatazione che una volta caricate su un mezzo di trasporto, se dovessero subire un danneggiamento o dovessero andare disperse, il danno non si limita a quanto riscontrabile nell’immediatezza, ma comporta quasi sempre una catena di conseguenze che possono sfuggire al controllo di chiunque.</p>
<p>Quando le merci sono in viaggio, tranne qualche piccola eccezione, è perché sono in corso di trasferimento dalla sede di chi le vende a quella di chi le compera.</p>
<p>Un atto di vendita comporta automaticamente il passaggio di proprietà della merce dal venditore all’acquirente. Quando l’acquirente è un privato cittadino accede ad un esercizio commerciale ed acquista qualcosa che gli interessa, la proprietà della merce passa dall’esercente all’acquirente appena avvenuto il pagamento alla cassa. E su questo è difficile che sorgano discussioni.</p>
<p>Ma se tanto il venditore quanto l’acquirente sono imprese industriali o commerciali, che verosimilmente si trovano in luoghi del tutto diversi, la merce deve essere trasportata dalla sede dell’impresa venditrice a quella della impresa acquirente, e questo trasferimento può durare delle ore, dei giorni e persino delle settimane, in funzione della distanza e dei mezzi di trasporto utilizzati.</p>
<p>Con queste premesse non è così semplice stabilire di comune accordo fra le Parti, quale sia il momento in cui avviene il passaggio di proprietà.</p>
<p>A seconda che l’impresa di cui ci occupiamo sia venditrice o acquirente, la buona conoscenza delle norme che regolano il passaggio di proprietà consente di essere cosciente in merito a quando la merce viaggiante è un rischio proprio o di altri. Nella realtà quotidiana avviene spesso che il destinatario acquirente delle merci sia convinto, a dispetto di come stanno le cose realmente, che l’eventuale danno alle merci diventi un problema suo solo ad avvenuta consegna delle merci e questo lo fa sentire in diritto di non pagare il fornitore in caso di mancato arrivo della merce ordinata, dell’arrivo di merce affetta da ammanchi o danni, senza nemmeno voler indagare su dove e come si sono verificati i fatti che sono all’origine della sua insoddisfazione, un po’ come se si rifacesse al principio che il cliente ha sempre ragione. E nell’avanzare pretese non sempre legittime non di rado incontra la compiacenza del venditore, che non vuole scontentare il cliente per timore di perderlo.</p>
<p>La questione si discute e si risolve per sigle internazionali, dette INCOTERMS, le quali stabiliscono, oltre al punto di passaggio della proprietà delle merci, anche:</p>
<ul>
<li>chi si fa carico di pagare il servizio del trasporto,</li>
<li>chi si accolla il compito di assicurare le merci durante il loro trasporto e</li>
<li>chi si fa carico del costo dell’assicurazione, non necessariamente lo stesso soggetto che si è fatto carico di stipulare la polizza assicurativa.</li>
</ul>
<p>Inoltre il soggetto (possono essere, anzi, spesso lo sono, più di uno) che si prende l’incarico di trasportare le merci dal mittente al destinatario è un soggetto che di solito, è un terzo sia rispetto al mittente che al destinatario. Mentre ha in carico le merci, (che apparterranno al venditore o all’acquirente a seconda della fase di viaggio che sta attraversando e degli accordi presi prima che la merce lasciasse il deposito spedizioni dello stabilimento del venditore, il soggetto che trasporta le merci (il Vettore) ha in consegna cose che possono essere proprietà del mittente o del destinatario, ma non saranno mai sue, tranne rari casi di artigiani che utilizzano il proprio automezzo per recapitare ai clienti, comunque entro brevi distanze, le cose sulle quale avessero eseguito i lavori. Quindi nella grande maggioranza dei casi si instaura un rapporto di di committenza, tra i legittimi proprietari di beni e chi se ne fa custode a norma di contratto.</p>
<p>Si configura quindi un problema di responsabilità cosiddetta vettoriale, in carico al trasportatore nei confronti del soggetto che, al momento del sorgere del contenzioso, è proprietario delle merci. Ai fini della validità di ogni azione conseguente, è necessario che siano compilati appositi moduli attestanti la presa in carico della merce da parte del trasportatore e la contestuale consegna da parte di chi affida loro il carico per essere recapitato alle opportune destinazioni,</p>
<p>È noto agli addetti ai lavori, che non di rado il trasporto è multi-modale, che significa che sono una pluralità i veicoli che trasporteranno la merce, passandosela dall’uno all’altro come in una staffetta, fino a quando l’ultimo di loro consegna la merce al destinatario.</p>
<p>Il passaggio da un veicolo all’altro, che prende il nome di trasbordo, può avvenire da un autocarro ad un altro autocarro, nel qual caso avviene negli interporti, dove talvolta la merce staziona anche per una notte (raramente più di una) e quindi si capisce al volo che possono essere identificati i responsabili del danneggiamento alla merce, fra una nutrita serie di soggetti, fra loro indipendenti e magari che nemmeno si conoscono fra loro.</p>
<p>Il caso più complesso ed anche il più diffuso, è quello in cui la merce viene consegnata da un vettore terrestre ad un vettore marittimo. È molto interessante, in tal caso, osservare il palleggio delle responsabilità su un eventuale danneggiamento subìto dalle merci trasportate, o anche solo dall’imballaggio che le contiene, tra vettore terrestre, personale portuale addetti alle operazioni di carico e scarico, magazzini doganali, personale dipendente del vettore marittimo che prenda parte alle operazioni di caricamento della merce a bordo del mercantile.</p>
<p>Sempre agli addetti ai lavori, è noto che spesso i viaggi multi-modali attraversano frontiere transnazionali, cosa che in taluni casi rende necessario il disbrigo di pratiche doganali inerenti il passaggio delle merci da una nazione ad un’altra. In quei casi può sorgere una complicazione, qualora il Paese destinatario preveda delle leggi in merito al diritto di transito, eventuali obblighi assicurativi ed altri aspetti che via via si possono presentare non necessariamente collimanti con le analoghe normative vigenti in Italia.</p>
<p>A volte tutto questo movimento ha una regia centrale che governa, gestisce, dispone, organizza ogni dettaglio della spedizione, sollevando così il mittente, o comunque chi si deve far carico di tutte queste incombenze, da problemi e difficoltà di ogni sorta, spesso sorgenti dalla mancata conoscenza di determinate procedure che, invece gli addetti ai lavori danno per scontate. Questo miracoloso soggetto che toglie le castagne dal fuoco è lo <strong>spedizioniere</strong>.<br />
Questi assume ogni responsabilità in prima linea nei confronti del suo committente riguardo:</p>
<ol>
<li>all’effettivo recapito della merce al destinatario e non ad un destinatario errato</li>
<li>alla consegna del carico nel rispetto delle tempistiche previste, desumibili dalla documentazione</li>
<li>della consegna del carico, integro ed esente da ammanchi, al destinatario</li>
</ol>
<p>A sua volta, lo spedizioniere incarica vettori, depositari, magazzini doganali, cooperative di manovratori di gru o cooperative di carrellisti, un esercito di addetti ai lavori, ciascuno dei quali deve entrare in scena al momento opportuno per eseguire il suo compito.<br />
Alla fine del viaggio la merce, si presume che pervenga al destinatario:</p>
<ul>
<li>integra</li>
<li>senza pezzi mancanti</li>
<li>nei tempi concordati o, al limite, entro le tolleranze se previste e concordate</li>
</ul>
<p>Ma è solo quando il destinatario riceve la merce, che si può rendere conto di eventuali problemi (elementi mancanti o danneggiati).</p>
<p>Quella merce è passata per molte mani, forse troppe per individuare il responsabile al quale chiedere il risarcimento.</p>
<h2>Qui sorge un’altra problematica:</h2>
<p>Coloro che si occupano di trasporti sono, sì, responsabili nei confronti del proprietario delle merci, ma con dei limiti che se fossero conosciuti al grande pubblico, farebbero gridare allo scandalo:</p>
<p>Anche limitandoci ai trasporti per autocarro che avvengono interamente in territorio italiano, vediamo che il vettore risponde per i danni alle merci che trasporta, fino ad un massimo di 1,00 € al kg di massa trasportata.</p>
<p>Basti pensare ad un autocarro che trasporta apparecchiature elettroniche, o apparecchiature elettro-medicali. Il valore al Kg. può arrivare a 1000 (e anche più) volte il limite di responsabilità del vettore.</p>
<p>I vettori che fanno uso di mezzi di trasporto diversi dall’autocarro, come Ferrovie, trasporto aereo e marittimo hanno responsabilità quantitativamente maggiori rispetto all’autotrasportatore domestico, ma sempre abbastanza contenute da mantenere, anche se in misura meno eclatante, una elevata insufficienza a coprire il valore del carico trasportato.</p>
<p>Questa carenza lascia spazio al diffondersi di coperture assicurative che spesso non risolvono il problema, perché il settore assicurativo dei trasporti è altamente specialistico, ma fra i mediatori che operano sul mercato sono una esigua minoranza e sono i soli a saper gestire con totale consapevolezza il problema dei trasporti.</p>
<h3>Le conseguenze a catena dei danni alle merci</h3>
<p>I ritardi nelle consegne di merci possono innescare effetti domino non immaginabili a priori e che possono condurre a conseguenze altrettanti impensabili, se non gestite a dovere. Un esempio chiarirà quanto abbiamo appena detto.</p>
<p>Supponiamo che una partita di merci sia stata oggetto di un ordine proveniente da un cliente importante, al quale la nostra fornitura è necessaria per realizzare un suo progetto commerciale. Tralasciando i dettagli, a noi serve sapere che il cliente ha valide ragioni perché la puntualità della consegna della merce non ammetta deroghe.</p>
<p>Supponiamo anche che per realizzare quella partita di merci, l’impresa necessita di materie prime che provengono da fornitori con sedi in Paesi lontani.</p>
<p>Supponiamo che si faccia una ordinazione specifica per l’esigenza che si presenta al momento, e che la spedizione della materia prima dal fornitore non arrivi alla destinazione del nostro insediamento, in quanto, in corso di viaggio, la materia prima che stava arrivando si sia dispersa in modo irrecuperabile a causa di un incidente di percorso, avvenuto in mare.</p>
<p>Quando veniamo a conoscenza dell’increscioso accaduto mancano pochi giorni alla data del previsto arrivo della materia prima allo stabilimento e se dobbiamo riapprovvigionarci, dobbiamo rifare l’ordine, ma la consegna è prevista per un tempo posteriore alla data limite che ci consentirebbe di soddisfare la richiesta del nostro cliente, senza provocargli dei ritardi che sarebbero inaccettabili per le sue finalità, come risulta dagli accordi che hanno presieduto la stesura del nostro contratto di fornitura.</p>
<p>A questo punto non serve più nemmeno che ri-ordiniamo le nostre materie prime perché comunque arriveremo alla nostra fornitura oltre i tempi massimi consentiti.</p>
<p>Di fatto dobbiamo arrenderci ad aver perso quella commessa, che per noi era importante e subiamo per conseguenza un grave danno all’immagine. Ma non è tutto: il nostro cliente ci chiede di pagargli la penale contrattuale prevista dagli accordi che abbiamo firmato per questa fornitura.</p>
<p>La possibilità di rivalerci sul nostro fornitore di materia prima, si perde nelle nebbie dei rapporti contrattuali che esso intrattiene con il vettore marittimo incaricato, del quale non ci è dato di sapere fino a quanto gli si possa addossare la responsabilità per l’incidente marittimo.</p>
<p>Non può nemmeno essere chiamato in causa il vettore marittimo, perché noi, Quando abbiamo inoltrato l’ordine della materia prima, non ci siamo minimamente preoccupati di accertarci che il vettore scelto per la spedizione delle merci che avevamo ordinato, fosse affidabile, e quanto la sua eventuale scarsa affidabilità abbia inciso sull’incidente di mare che è stata una collisione fra navi mercantili.</p>
<p>Sta di fatto che il cliente nei confronti del quale avevamo assunto un impegno contrattuale circa la fornitura della nostra merce entro una tolleranza di ritardo che non ammetteva deroghe, ha perso, a causa di questo incidente, una sua importante opportunità commerciale ed avrà per questo patito danni non indifferenti in termini di immagine e per noi è da considerarsi un cliente perso, ma al tempo stesso un potenziale divulgatore di recensione negativa sul nostro brand.</p>
<p>La domanda che riempie di amarezza ma che non trova risposta è: come possiamo noi essere ritenuti responsabili di una collisione tra navi mercantili al di fuori del nostro controllo e al di fuori delle nostre acque territoriali?<br />
Questo esempio dimostra quanto fosse fondata l’affermazione che i clienti che devono ricevere delle merci spedite da noi, tenderanno ad addebitarci qualsiasi colpa o responsabilità per mancata o ritardata consegna, oppure per la ricezione di merce riportante ammanchi o danneggiamenti, adottando questo argomento anche come pretesto per non pagarci la merce acquistata.</p>
<p><strong>Clemente Fargion Consulting avrebbe saputo darvi le istruzioni giuste per minimizzare le conseguenze di un caso come quello narrato nell’esempio. </strong></p>
</div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-2" href="https://clementefargionconsulting.com/contatti/" target="_self" style=""><span>Per conoscere il nostro metodo prenota un appuntamento</span></a></div><div class="grve-element grve-align-center"><a class="grve-btn grve-btn-extrasmall grve-square grve-bg-primary-1" href="https://clementefargionconsulting.com/blog/" target="_self" style=""><span>tutti gli articoli</span></a></div></div> </div><div class="grve-background-wrapper"></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Le perdite da interruzione (Art n. 6)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:18:44 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/">Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Le perdite da interruzione (Art n. 6)</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che trattava in generale del danno dal punto di vista dell’imprenditore che il danno patrimoniale all’impresa può derivare da innumerevoli cause, che elenchiamo qui di seguito, evidenziando il tema dell’articolo in corso:</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</a></li>
<li><strong>interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/" target="_blank" rel="noopener">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p><strong>Analizziamo questo quinto punto:</strong></p>
<h2>IL DANNO ALL’IMPRESA NELLE SUE VARIE TIPOLOGIE – LE PERDITE DA INTERRUZIONE</h2>
<h2>Interruzioni dell’attività produttiva</h2>
<p>La prima cosa che si tende a pensare di fronte alla dicitura che ritroviamo nel titolo di questo paragrafo è una perdita di fatturato.</p>
<p>La realtà è un po’ più complicata: in una gestione d’impresa ci sono costi che dipendono strettamente dall’esecuzione delle attività necessarie per la produzione, ci sono costi che, in linea teorica, dovrebbero cessare al momento in cui la produzione è ferma, ma fra i primi e gli ultimi esistono un gran numero di situazioni in cui le cose assumono delle sfumature intermedie.</p>
<p>Poiché per calcolare il danno occorre detrarre dal fatturato perso le spese che si sospendono effettivamente è importante capire quando si sospendono e in che misura.</p>
<h3>Possiamo suddividere la casistica in due macro-categorie:</h3>
<ol>
<li>La prima macro-categoria riguarda le interruzioni provocate da cause esterne, come quando uno stato di calamità naturale o una condizione di contaminazione ambientale critica che induce le Autorità a chiudere l’area che comprende lo stabilimento all’accesso al pubblico. <strong>Quando l’interruzione di attività è dovuta a causa esterna la interruzione è certamente totale</strong>. In questi casi, la sospensione di determinati costi richiede del tempo e prima che si interrompano realmente, passano non meno di 15 giorni</li>
<li>La seconda macro-categoria comprende tutti i casi in cui l’interruzione fosse stata provocata da un incidente di percorso che ha danneggiato alcuni elementi facenti parte dell’apparato produttivo. In questi casi, pur non essendo una ipotesi esclusa, è altamente improbabile che la distruzione riguardi l’intero apparato produttivo. Tuttavia l’interruzione totale dell’attività è meno rara del caso di distruzione dell’intero apparato produttivo, in quanto per provocare una interruzione totale dell’attività è sufficiente che si blocchi il macchinario che nel ciclo produttivo costituisce un collo di bottiglia, tenendo presente che di colli di bottiglia possono essercene più d’uno. Esistono cicli produttivi cosiddetti mono-linea, in cui ogni singolo passaggio è un collo di bottiglia. E non occorre nemmeno che scoppi un incendio, per bloccare il funzionamento di un macchinario, è sufficiente un guasto, magari di quelli che non hanno copertura assicurativa e che comporti tempi lunghi per l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio. Si potrebbe anche avere una complicazione imprevista, laddove il pezzo di ricambio che è stato difficoltoso reperire ed ha richiesto tempi lunghi, non arrivi allo stabilimento, in quanto si danneggia seriamente in un incidente di trasporto e richiede di approvvigionarsi nuovamente del pezzo, e l’impresa, per non dover attendere un tempo intollerabile per la ripartenza della produzione, decida di cambiare impianto e poi, contrariamente alle previsioni, richiede più tempo del previsto.</li>
</ol>
<p>La situazione dei costi abbattibili, cambia radicalmente se l’interruzione è parziale o totale e se è parziale, cambia sensibilmente in funzione di quanta parte della produzione è bloccata. Non ha nessun rapporto di proporzionalità con la percentuale dell’apparato produttivo si è danneggiata.</p>
<p>Fra le spese aziendali ve ne sono alcune che in caso di fermo di produzione si sospendono, ma non è assolutamente detto che si sospendono quale che sia la durata della interruzione. Rimane il fatto che le spese che effettivamente si sospendono andrebbero detratte dal fatturato perduto.</p>
<p>In questo senso, ogni impresa fa storia a sé e risulta molto difficile stabilire degli standard inerenti i temi scottanti della interruzione dell’attività industriale. Se facessimo degli esempi potremmo imbarcarci in una elencazione che non ha fine e che come accade con le ciliegie, una tirerebbe l’altra.</p>
<p>Dal momento dello stop alla produzione per almeno 5 o 10 giorni, tutti i costi che hanno una loro posta di bilancio sono perfettamente in piedi come se nulla fosse accaduto.</p>
<p>Tra la metà e la fine della seconda settimana, alcuni costi cominciano ad interrompersi e man mano che il tempo avanza senza che la produzione riprenda, ne vengono a cessare degli altri.</p>
<p>In prima approssimazione si dice che i costi dei consumi energetici si sospendono. Al di là del fatto che questo è uno dei tanti retaggi assicurativi, infiltratisi fra le fibre del delle cellule sotto corteccia cerebrale, questa affermazione è vera in parte. Perché la bolletta elettrica e quella del gas comprendono nei loro calcoli delle quote fisse che rimangono del tutto indifferenti all’interruzione della produzione.</p>
<p>Ma noi non dobbiamo scendere in una analisi così fine.<br />
Per noi è sufficiente dire che ogni fermata di produzione, comporta un periodo di tolleranza, che va dai 15 gg ai 3 mesi, pur ammettendo l’esistenza di casi al di fuori di questo <em>range</em>, durante i quali l’attività commerciale continua imperterrita, come se nulla fosse accaduto.</p>
<p>Ma quanto abbiamo detto, non è il frutto di una caratteristica intrinseca degli stabilimenti industriali, bensì semplicemente dovuto al consumo delle riserve di prodotto finito. E come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, il consumo delle riserve di magazzino è a tutti gli effetti una perdita economica, che di fatto viene sostenuta per evitare l’interruzione dell’attività commerciale, né più né meno come una spesa di cassa può azzerare una perdita di valore patrimoniale, come nell’esempio che vi abbiamo mostrato alcuni giorni fa.</p>
<p>Se parliamo di una impresa con produzione stagionale, se quelle che potrebbero essere causa di interruzione di attività, capitassero in uno dei periodi di fermo, risulterebbero ininfluenti, mentre se dovessero irrompere nel corso dei periodi nei quali si concentra la produzione stagionale, la perdita potrebbe coprire anche l’intero fatturato annuo.</p>
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		<title>Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Obbligo risarcitorio (Art n. 7)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contratti assicurativi]]></category>
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		<category><![CDATA[Danno all'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Default finanziario]]></category>
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		<category><![CDATA[rischio d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/">Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Obbligo risarcitorio (Art n. 7)</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che trattava in generale del danno dal punto di vista dell’imprenditore che il danno patrimoniale all’impresa può derivare da innumerevoli cause, che elenchiamo qui di seguito, evidenziando il tema dell’articolo in corso:</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</a></li>
<li><strong>insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p><strong>Analizziamo  questo settimo punto:</strong></p>
<h2>IL DANNO ALL’IMPRESA NELLE SUE VARIE TIPOLOGIE – OBBLIGO RISARCITORIO</h2>
<p><strong>Avvertenza preliminare:</strong><br />
Il tema dei rapporti che intercorrono tra un soggetto che abbia patito un danno ed un altro soggetto che ne risponda ai sensi di legge si stende a perdita d’occhio fino all’orizzonte e anche oltre.<br />
Da qualsiasi delle due Parti si trovasse l’impresa, ne subirebbe un danno patrimoniale.</p>
<ul>
<li>Se procurasse un danno a terzi, il suo danno patrimoniale consisterebbe nell’esborso per risarcire il danneggiato.</li>
<li>Se dovesse subire un danno per responsabilità altrui il danno sarebbe alla luce del sole.</li>
</ul>
<p>Sento levarsi dalle ultime file cori di voci che ricordano che per questo ci sono le assicurazioni. Avrei da obiettare, ma non voglio uscire dal seminato.</p>
<p>L’atteggiamento di un imprenditore degno di tale nome non si appoggia alle assicurazioni, convinto che sia un loro obbligo etico provvedere al nostro sostentamento, ma analizza tutti gli elementi che concorrono a comporre il quadro, prima che gli eventi prendano il sopravvento.</p>
<p>Noi intendiamo mettere a disposizione dell’imprenditore tutte le nozioni che permettono di guidare l’impresa in sicurezza e, riguardo alle assicurazioni, non limitarsi a tirare un sospiro di sollievo constatando che ci sono, ma disporre che siano costruite a misura delle proprie esigenze, per essere pronti a farne l’uso più proficuo nel momento della necessità</p>
<h2>Nozioni giuridiche di carattere generale</h2>
<p>L’ordinamento giuridico nazionale dedica ampio spazio ed una ricca normativa alla materia dei rapporti intercorrenti tra il soggetto che patisce un danno e il soggetto che ne risponde ai sensi di legge.</p>
<p>Tale normativa è tutt’altro che lineare, ma noi cercheremo di districarci nella selva di regole, costruite su una casistica assai complessa e ramificata.</p>
<p>Una prima partizione macroscopica mette</p>
<ul>
<li>da una parte la responsabilità contrattuale e</li>
<li>dall’altra la responsabilità civile extra-contrattuale</li>
</ul>
<p><strong>Intendiamo occuparci di questa seconda sezione, e di come la legge pone in capo al soggetto che risponde dei danni patiti da un terzo opera in modo diverso a seconda:</strong></p>
<ol>
<li>del tipo di responsabilità riconoscibile</li>
<li>dal fatto che il soggetto ritenuto responsabile lo ammetta senza ricorso in giudizio oppure no</li>
<li>dalla tipologia di danno sofferto dal terzo</li>
</ol>
<p>In gergo giuridico il danno patito è denominato <strong>pregiudizio</strong>.</p>
<h3>In merito al tipo di responsabilità riconoscibile</h3>
<p>La responsabilità può essere:<br />
<strong>I ) Soggettiva</strong> (quando il soggetto che risponde del danno altrui abbia agito con dolo o colpa – Disciplinata dall’ Art. 2043 del Codice Civile.)<br />
<strong>II ) Oggettiva</strong> (quando il soggetto che risponde del danno non abbia agito con dolo o colpa)</p>
<p>Osserviamo che si può parlare di RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, non solo quando il soggetto ritenuto responsabile abbia agito senza dolo né colpa, ma anche quando non abbia agito affatto!!</p>
<p class="p1"><strong>Infatti, se avessimo detto</strong></p>
<blockquote>
<p class="p2">che <b>ha agito senza dolo né colpa</b>, daremmo per certo che esista una correlazione tra le azioni che egli ha compiuto e il prodursi del danno</p>
</blockquote>
<p class="p1"><strong>Ma se invece diciamo</strong></p>
<blockquote>
<p class="p2">che <b>non ha agito con dolo o colpa</b>, in questa affermazione è incluso il caso in cui egli non abbia agito del tutto</p>
</blockquote>
<p>Ma come possiamo affermare che qualcuno sia responsabile di un danno sofferto da terzi senza avere agito, ovvero senza aver fatto nulla perché il danno accadesse?</p>
<p>I casi ci sono e non sono nemmeno pochi. Vediamo i più rappresentativi, dopo aver precisato che, salvo che non fosse fin da subito riconosciuta dalle Parti finché non è provata, la responsabilità è solo una ipotesi fondata su indizi, pertanto indicheremo il presunto responsabile col termine<em> indiziato: </em></p>
<ol>
<li>Il caso che il danno si è verificato, o meglio stato reso possibile che si verificasse perché il soggetto indiziato non ha fatto qualcosa che sarebbe rientrato fra i suoi compiti fare: una sorta di responsabilità da omissione. Il caso tipico è quello in cui il soggetto indiziato ha omesso di vigilare sull’esercizio di una particolare attività che richiedeva una specifica vigilanza (<strong>culpa in vigilando</strong>)</li>
<li>il caso in cui il danno si è prodotto per imperizia del soggetto incaricato di eseguire un’opera, dimostratosi non all’altezza del compito, e scelto per risparmiare sul costo del suo compenso. (<strong>culpa in eligendo</strong>)</li>
<li>il caso che il danno è stato subito da un terzo che si trovava casualmente a transitare in un luogo nel quale si stava svolgendo una attività per volere dell’indiziato, o nel suo specifico interesse. A tal fine è indifferente se il danno si sia prodotto per un caso fortuito, ove si potesse dimostrare che il suo verificarsi è stato reso più probabile a causa dell’omissione di misure di sicurezza che l’organizzatore era tenuto a conoscere e quindi a porre in essere, o se si sia prodotto per fatto di una persona che operava sul luogo alle dipendenze dell’indiziato oppure esercitava l’attività ivi in corso, dietro richiesta o incarico (commessa) dell’indiziato: siamo nel classico caso della <strong>responsabilità della committenza</strong> (<strong>ex Art. 2049 C.C.</strong>)</li>
<li>Il caso che il danno sia stato provocato da cose di proprietà di terzi quando si trovavano nella detenzione o in uso all’indiziato (<strong>Art. 2051</strong> del Codice Civile)</li>
<li>Il caso che il danno è stato patito per danneggiamento, furto o smarrimento di cose di terzi mentre queste si trovavano in custodia presso l’indiziato (l’<strong>Art. 1784 C.C.</strong> – responsabilità dell’albergatore e l’<strong>Art. 1787 C.C.</strong> – Responsabilità dei gestori di magazzini di merci di terzi ne sono esempi significativi)</li>
</ol>
<p>Questi non sono che degli esempi di una casistica assai più estesa, ma abbiamo ritenuto di limitare l’esemplificazione a quei casi che possono essere d’interesse di un imprenditore .</p>
<h3>Caso di ammissione di responsabilità da parte dell’indiziato</h3>
<p>Qualora l’indiziato, ricevuta la lettera di addebito di responsabilità con la relativa richiesta di risarcimento, accolga la richiesta e proceda, senza ulteriori formalità, al ristoro del danno dichiarato, il rapporto giuridico si estingue e i due soggetti tornano ad essere reciprocamente estranei come erano prima che si verificasse il danno.</p>
<p>Questo modo di chiudere la pratica è assai comune quando il soggetto ritenuto responsabile è provvisto di copertura assicurativa.</p>
<p>In questi casi non è raro assistere a poco decorosi teatrini che vede l’ indiziato allearsi col danneggiato contro il proprio Assicuratore, ben sapendo che non sarà lui a dover pagare, ma l’Assicuratore, quindi dimostra una particolare solerzia nel venire incontro alle richieste del danneggiato, ancor più se questi fosse un suo cliente di fronte al quale non voglia fare brutte figure. Ma stendiamo un velo pietoso.</p>
<h3>Caso di opposizione dell’indiziato</h3>
<p>Qualora il ricevitore della richiesta di risarcimento non riconoscesse la legittimità della richiesta ricevuta, adducendo argomentazioni più o meno convincenti a sostegno della propria posizione, al soggetto danneggiato non resta che fare ricorso in giudizio.</p>
<p>Ai sensi dell’Art. 2697 del Codice Civile, il danneggiato ha l’onere della prova e si assegna altresì la facoltà al Convenuto di discolparsi portando a sua volta delle prove a dimostrazione della sua tesi.</p>
<p>II giuristi, che amano le citazioni in latino, indicano questo principio di reciprocità con la frase onus probandi est ei qui dicit, ovvero l’onere della prova è a carico di chi sostiene una determinata tesi.</p>
<p>Faceva eccezione a questa regola solo il caso del consumatore che subisse danno dall’uso di un prodotto difettoso o, comunque non conforme alle caratteristiche che dovrebbe avere, caso in cui spettava al produttore produrre le prove a sua discolpa, fino all’entrata in vigore del DLgs. 6 settembre 2005, n. 206, noto con il nome di <strong>Codice del Consumo</strong> che ha ri-allineato la normativa agli altri casi di responsabilità civile con l’onere della prova a carico del consumatore che sostiene di aver subito danno dall’uso di un prodotto (Art. 120) ed ancora a carico del produttore, laddove potesse avere le prove delle condizioni esimenti specificate nell’Art. 118 dello stesso Codice del Consumo.</p>
<p>Il danneggiato ha dunque l’onere di provare</p>
<ul>
<li>di aver subìto il danno,</li>
<li>che l’effettiva entità del danno subìto corrisponda alla sua richiesta</li>
<li>il nesso di causalità tra l’accadimento e il danno e infine</li>
<li>che ne debba rispondere per legge la sua controparte.</li>
</ul>
<p>Sulla scorta di tali prove, può adire le vie legali e solo dopo che sia passata in giudicato la sentenza pronunziata all’ultimo grado di giudizio cui è giunta la vertenza, la sua richiesta diventa un credito liquido ed esigibile nei confronti della sua contro parte.</p>
<h3>La tipologia del pregiudizio sofferto</h3>
<p>Un pregiudizio si può manifestare sotto forma di</p>
<ul>
<li>perdita patrimoniale o di</li>
<li>lesione personale</li>
</ul>
<p>La lesione personale o quello che ne consegue viene sempre ricondotta ad una quantificazione patrimoniale, che sarà discrezione del giudice stabilire, ove non fosse già evidente dai fatti, o da riscontri oggettivi a disposizione.</p>
<p><strong>Procurare a un soggetto terzo una lesione personale, costituisce comunque una violazione del Codice Penale</strong>, a prescindere dall’intenzionalità ed al di là di qualsiasi obbligo risarcitorio sorgesse in merito.</p>
<p>Invece, procurare a un soggetto terzo una perdita patrimoniale viola il Codice Penale solo se è dimostrata la volontarietà dell’atto che ne è stato causa, unitamente al nesso di causalità tra la commissione dell’atto e il danno patito dal terzo</p>
<p>La violazione del Codice Penale pone in essere una procedura diversa rispetto al rapporto giuridico che intercorre tra responsabile e danneggiato, mediante querela, sporta da chi ha patito il danno. Dinnanzi alla Corte Penale, responsabile e danneggiato assumono formalmente il ruolo di reo e Parte Lesa. Quest’ultima ha facoltà di costituirsi Parte civile se vuole ottenere un risarcimento e in quel caso si celebra un processo civile parallelo e indipendente da quello penale.</p>
<p>Il coinvolgimento in una procedura penale, che in origine era riservata alle persone fisiche, nell’ultimo quarto di secolo, in seguito all’entrata in vigore del DLgs 6 settembre 2001, n. 231, è ammesso anche per le imprese, con la differenza che in luogo di una pena detentiva, viene, in caso di condanna, comminata una sanzione penale di natura patrimoniale.</p>
<p>Questa particolarità estende la casistica del danno all’impresa anche in ragione di una responsabilità che abbia rilevanza penale.</p>
<h4>Tacitazione della Parte Lesa</h4>
<p>A completamento di questo quadro giuridico ed economico, possiamo aggiungere che laddove la Parte Lesa si costituisca Parte Civile, spesso un risarcimento solerte che anticipi la sentenza in sede civile e che soddisfi il danneggiato, può indurre quest’ultimo a ritirare la querela, facendo così archiviare il caso oggetto della procedura penale.</p>
<h4>I sotto-casi della lesione personale e il coinvolgimento del diritto penale</h4>
<p>Il caso di <strong>lesione personale</strong> merita un approfondimento:<br />
Dal momento che una lesione personale può manifestarsi su numerosi livelli di gravità, che vanno dalla ferita curabile con medicazione e cerotto, fino alle lesioni che si dimostrano letali, si è posta la questione di porre dei limiti, più che altro inferiori, alla gravità della lesione affinché colui che l’avesse subita fosse legittimato farne oggetto di querela.</p>
<p>L’Art. 582 del Codice Penale, considera <strong>sanzionabile una lesione personale dalla quale derivi una malattia</strong> nel corpo e nella mente.</p>
<p>Non occorre scomodare titolari di cattedra degli atenei per avere una definizione di malattia, ma il modo in cui tale termine è inserito nella frase precedente, ci obbliga a darne una definizione giuridica. E il Diritto non si tira indietro, e ci fornisce una definizione di malattia ad uso legale.</p>
<p>La definizione più chiara che è stata data al termine “malattia” è l&#8217;<strong>impedimento, totale o parziale, della persona lesa di svolgere le attività consuete della vita di relazione.</strong></p>
<p>In assenza di ulteriori specificazioni, siamo autorizzati a ritenere che tale impedimento possa essere indifferentemente permanente o transitorio, senza con ciò modificare la validità dell’interpretazione.</p>
<p>Da quanto sopra deduciamo che le lesioni personali che integrano gli estremi del reato, secondo il Codice Penale, sono quelle che provocano almeno una inabilità temporanea, comprendendo tutte quelle che abbiano conseguenze più gravi, quali l’invalidità permanente, parziale o totale fino al decesso. Nell’ultimo caso, si può configurare l’ipotesi di reato di omicidio, con tutte le riserve ricorrenti caso per caso.</p>
<p>Quando la lesione personale è causa di decesso, si costituiscono Parte Civile i parenti più prossimi alla vittima, i quali, nel caso, sarebbero definiti <strong>aventi causa</strong>.</p>
<h4>Come gestire un problema che coinvolge al Responsabilità Civile</h4>
<p>A noi l’argomento interessa nella misura in cui vi sono delle condizioni atte a generare un danno economico-patrimoniale all’impresa.</p>
<p>Pertanto avremo modo di trattare:</p>
<ul>
<li>sia la responsabilità civile</li>
<li>sia quando l’impresa fosse chiamata a rispondere di un danno subìto da un terzo,</li>
<li>sia quando è il terzo a dover rispondere nei confronti dell’impresa</li>
</ul>
<p>Per la nostra impresa costituisce altresì un pregiudizio qualsiasi perdita patrimoniale subita per fatto di terzi, ancor prima che sia dimostrata la loro responsabilità, laddove il nostro pregiudizio diretto non dipende dal fatto che a provocarlo sia stata l’azione di un terzo, o nostra, o che sia frutto di una casualità o di forza maggiore.</p>
<p>Qualora sia accertata la responsabilità di un terzo, ci troveremmo nelle condizioni di ricoprire il ruolo di danneggiato, ed in conseguenza avremmo titolo per chiedere ai terzi responsabili il ristoro del nostro danno e potremmo ricorrere in giudizio di merito, sezione civile, per vedere rispettati i nostri diritti.</p>
<p>La prova della responsabilità di terzi, sarà l’elemento che concorrerà ad annullare o almeno attenuare il nostro danno economico-patrimoniale.</p>
<p>È quanto mai opportuno in questi casi aver stipulato, prima che sorga la vertenza un <strong>contratto assicurativo di tutela legale</strong>, al fine di poter scegliere un legale capace di difendere gli interessi dell’impresa, senza il patema d’animo del costo che può comportare e che presumibilmente sarà proporzionale alla fama e all’abilità comprovata del legale incaricato.</p>
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			</item>
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		<title>Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Mancato rispetto delle scadenza dei pagamenti di terzi (Art n. 8)</title>
		<link>https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[contratti assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[danni da calamità naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Danno all'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Default finanziario]]></category>
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		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che trattava in generale del danno dal punto di vista dell’imprenditore che il danno patrimoniale all’impresa può derivare da innumerevoli cause, che elenchiamo qui di seguito, evidenziando il tema dell’articolo in corso:</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</a></li>
<li><strong>mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-9/">cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p><strong>Analizziamo  questo ottavo punto:</strong></p>
<h2>Un rischio inscindibile dall’attività commerciale dell’impresa</h2>
<p>Si tratta di una, fra le possibili cause di danno economico-patrimoniale più insidiose per la stabilità finanziaria dell’impresa.<br />
Nei casi più comuni questi eventi sono originati da stati improvvisi di insolvenza di clienti dell’impresa, e si manifestano con gravità variabile, in funzione dell’esposizione del credito commerciale e del limite che negli anni, l’impresa ha permesso che tale esposizione raggiungesse.</p>
<p>Più precisamente, l’esposizione è il risultato della combinazione tra la dilazione di pagamento concessa a ciascun cliente, con il valore medio delle forniture periodiche.<br />
Il pagamento dilazionato delle fatture è spesso un passaggio obbligato se si vogliono allargare i rapporti commerciali, una sorta di dazio per poter accogliere nel proprio portafoglio nuovi clienti, con un pizzico di coraggio imprenditoriale.</p>
<p>Tuttavia, sempre ragionando in nome del principio che il rischio esiste (e me lo tengo) e piuttosto che perdere tempo nel vano tentativo di disfarmene, devo elaborarlo al fine di trasformarlo in una opportunità, si pone la necessità di scolpire i confini del rischio a misura delle esigenze dell’impresa.</p>
<h2>La legge del più forte e la capacità di adattamento</h2>
<p>Il dilazionamento dei pagamenti è il risultato di un negoziato che viene intavolato al momento in cui un nuovo acquirente si candida a diventare un cliente abituale. La fissazione dei parametri che determinano il rischio di esposizione dipende molto dal peso contrattuale del cliente, in rapporto a quello che può mettere in campo l’impresa.</p>
<p>Il rischio di inadempienza del cliente è regolabile attraverso una serie di parametri di misura, ma ha anche una componente di pura alea.<br />
Vediamo di essere più precisi. Appartiene alla sfera della pura alea, lo stabilire se e quando nel futuro un determinato cliente possa diventare all’improvviso insolvente. È invece nelle concrete possibilità in mano alla nostra impresa, lo stabilire fino a che punto, in termini di perdita da insolvenza siamo disposti a rischiare.</p>
<p>Allora deve essere l’impresa a farsi parte diligente ed esporre a tutti i suoi partners commerciali, grandi e piccoli, fino a quale limite si è disposti ad esporsi. Questo limite deve essere un biglietto di ingresso della nuova clientela.<br />
Per questa finalità esistono dei parametri sui quali si può e si deve basare una regola comportamentale da far valere indistintamente per tutti e studiata per proteggere l’impresa da perdite intollerabili.</p>
<p>Si dice normalmente che se intrattieni rapporti con clienti la cui impresa è molto più grossa della tua, ti devi adattare ad accettare le modalità di pagamento che ti propongono (in realtà si tratterebbe più di una imposizione che di una proposta) se non vuoi correre il rischio che quel cliente vada ad ingrossare il fatturato della concorrenza.</p>
<p>Nessuno mette in discussione il desiderio dell’imprenditore di cogliere al volo l’occasione di intrattenere rapporti con clienti di grosse dimensioni determinanti a far crescere in misura rilevante il fatturato. Ma questo non deve consentire di perdere di vista il vero interesse dell’impresa: che non è quello di far crescere selvaggiamente il fatturato, ma quello di salvaguardare tutto quello che fino ad oggi si è costruito a costo di sacrifici e impegno di risorse. Noi ci limitiamo ad aprire gli occhi dell’imprenditore su quello che può guadagnare, ma ancor prima, su quello che ha da perdere.</p>
<p>Dopo di che a lui la scelta: l’impresa è sua, ed i suoi destini riguardano solo lui ed eventualmente i suoi dipendenti, nei confronti dei quali, comunque, non potrà esimersi dal compito di assisterli a ricollocarsi.</p>
<h2>Conoscere il proprio rischio</h2>
<p>Il concetto che vorremmo introdurre noi è quello di mettere su due piatti della bilancia, da una parte, l’importanza che quel cliente continui ad essere nostro piuttosto che della concorrenza, e sull’altro l’importanza che il rischio di danno economico-patrimoniale non esca dai binari del nostro controllo.</p>
<p>Questo non significa che si auspichi una politica commerciale nel segno della pavidità, ma che occorre essere sempre consapevoli di cosa e di quanto si stia rischiando.<br />
I rischi non si eliminano, s’impara a conoscerli, a conviverci, affinchè non ci sfugga di mano il momento futuro, che prima o poi capita, in cui potremo trasformare i rischi in opportunità.</p>
<p>Prima di iniziare i rapporti commerciali con un nuovo cliente sarebbe opportuno ricevere da parte sua un programma di massima sulla distribuzione e sull’entità degli ordinativi che intende inoltrare nell’anno. Contestualmente vanno concordate le dilazioni di pagamento, cercando di creare un equilibrio che consenta di non superare la propria capacità di sopportare l’esposizione con l’accumulo dei pagamenti dilazionati.</p>
<p>Vediamo un esempio numerico di quanto diciamo e supponiamo che il cliente abbia rappresentato un programma previsionale dei suoi acquisti nei primi sei mesi dell’anno a venire, secondo uno schema come quello che vediamo di seguito:</p>
<ul>
<li>fino al 15 gennaio ➜ ordini per € 250.000</li>
<li>fino al 22 febbraio ➜ ordini per € 380.000</li>
<li>fino al 12 marzo ➜ ordini per € 400.000</li>
<li>fino al 2 aprile ➜ ordini per € 180.000</li>
<li>fino al 18 maggio ➜ ordini per € 450.000</li>
<li>fino al 14 giugno ➜ ordini per € 280.000</li>
</ul>
<p>Se le vendite sono concordate con pagamento a 90 giorni dalla data di fattura, la prima fornitura, che se tutto va come previsto, va in pagamento il 15 aprile dello stesso anno. La seconda va in pagamento al 22 maggio, la terza al 12 giugno, la quarta al 2 luglio e la quinta il 18 agosto.</p>
<p>Nei 13 giorni che intercorrono tra il 2 aprile e il 15 aprile dello stesso anno, l’impresa si trova esposta sull’ammontare totale di ben quattro forniture, rispettivamente di 250, 380, 400 e 180 mila euro (1.210.000 complessivamente).</p>
<p>Dal 16 aprile al 17 maggio, si presume sgravata (sempreché il cliente del primo ordine abbia pagato nei termini pattuiti) dei primi 250 mila euro, ma l’indomani si trova esposta per ulteriori 450.000. Avendo scaricato 250.000 e caricato 450.000, l’impresa si trova esposta, anche se solo per 4 giorni ad un credito, transitoriamente insoluto, di 1.410.000 euro.<br />
Avanti di questo passo possiamo essere in grado di stimare l’esposizione massima cui andiamo incontro.</p>
<p>Queste considerazioni fanno capire l’importanza della pianificazione, che permetta di stimare la dimensione del rischio del credito commerciale, assai prima che sorgano i segnali di una fase critica come quella che abbiamo esemplificato.</p>
<h3>Pianificazione e progettualità: un’accoppiata vincente</h3>
<p>Pianificare significa fare un progetto, di ispirazione ingegneristica, che permetta di porre dei limiti alla esposizione, limiti che siano compatibili con gli equilibri dell’economia d’impresa, stabilendo anche i tempi di attesa che ci si può permettere di porre in atto, nel caso vi fossero ragioni di credere che la crisi del cliente moroso abbia carattere transitorio e reversibile.</p>
<p>Per regolamento interno comune a molte imprese, il credito nei confronti dei clienti o di altri soggetti pagatori, rimane, infatti, per qualche tempo in freezing, senza quindi produrre perdite economiche o patrimoniali, ma anzi contribuendo con segno positivo alla formazione del patrimonio netto societario, in quanto figura come credito, senza avere la qualifica di insoluto.</p>
<p>La durata del periodo di <em>freezing</em> deve essere commisurata a livelli di esposizione vicini al limite sopportabile per l’economia di impresa. Le esposizioni superiori verrebbero escluse in base alla determinazione dei tempi di dilazione dei pagamenti in combinazione con la frequenza degli ordinativi presentati dal cliente, tenendo conto che sono parametri aggiustabili in corsa, approfittando dei periodi in cui non vi sono morosità in atto.</p>
<h3>Fronteggiare la crisi con consapevolezza</h3>
<p>Fin dai primi giorni dal mancato rispetto di una scadenza di pagamento da parte di un cliente, sarebbe quanto mai opportuno indagare su quanto siano fondati i sospetti che l’impresa cliente stia davvero attraversando un momento di crisi che la mette in difficoltà ad assolvere a tutti gli impegni assunti con l’esterno. Se questa ipotesi dovesse rivelarsi fondata, si avrebbe ragione di credere che il cliente in difficoltà si trovi costretto a scegliere con quale ordine di priorità soddisfare la griglia dei suoi creditori, e ci vorrebbe una spiccata sensibilità per capire quale area della classifica occupa la nostra impresa nella scala di priorità del Cliente.</p>
<p>Caso mai la decisione scomoda da prendere sarà quella di sospendere le forniture al cliente moroso, oppure di optare per una politica attendista, caso mai ponendo dei limiti all’entità di ogni singolo ordine.<br />
Altri due fattori che incidono sull’intensità di questo rischio sono la frequenza degli ordinativi, e il valore massimo concesso per singolo ordine, ancora più se quest’ultima misura è espressa in rapporto al fatturato lordo annuo.</p>
<p>Esistono degli accorgimenti di carattere commerciale che possono avere funzioni preventive anche piuttosto efficaci, ma presentano più di una controindicazione, sempre di natura commerciale.</p>
<p>In linea teorica, esistono strumenti legali per obbligare la controparte a rispettare gli accordi, ma questo diventa problematico se il cliente moroso ha sede all’estero e ancor più se ha sede nell’area commerciale dell’estremo oriente. Per capire quale strada percorrere, è fondamentale misurare la dimensione del cliente in termini relativi, ovvero nel rapporto percentuale dei suoi acquisti annui rispetto al fatturato totale.</p>
<p>Evidentemente il mancato pagamento, almeno si spera, è relativo ad una parte degli ordinativi annui, ma l’incidenza degli acquisti totali sul fatturato mi dà l’ordine di grandezza del cliente, e quindi potrebbe essermi suggerito di trattarlo con i guanti per evitare di perderlo.<br />
Per quanto sia fuori di dubbio che il cliente molto grosso non diventa cliente per scelta dell’impresa, ma è più che comprensibile che laddove capita, non si faccia nulla per respingerlo, ma occorre freddezza e razionalità nel fare le scelte strategiche.</p>
<p>Ci sono strumenti di cautela commerciale come la <strong>lettera di credito confermata e irrevocabile, garantita da un istituto bancario di respiro internazionale</strong>, con conseguente instaurazione di un rapporto fideiussorio tra lo stesso istituto bancario e il cliente, di modo che i pagamenti siano effettuati a prescindere da eventuali difficoltà in cui possa trovarsi il cliente debitore.</p>
<p>I problemi possono sorgere nel momento in cui la posizione fideiussoria assunta dall’istituto di credito internazionale non può essere messa in atto senza il consenso del cliente. Si possono utilizzare le lettere di credito che contemporaneamente fungono da garanzia a beneficio del cliente, dal momento che dichiarano di rispondere in caso di ricevimento di merci non conformi all’ordine fatto e di consentire al cliente di non pagare la merce in caso di mancata corrispondenza.</p>
<p>Trascorsi un certo numero di mesi (solitamente 6, ma in via eccezionale può essere un periodo più lungo) senza che il debitore abbia risposto a ripetuti solleciti scritti, la questione può essere portata in Consiglio di Amministrazione per deliberare sulla eventuale iscrizione a perdita definitiva. Nel caso che a prendere un simile provvedimento fosse una banca, per un proprio credito inevaso, la perdita definitiva assumerebbe la denominazione di <strong><em>sofferenza</em></strong>.<br />
Nel momento in cui il credito insoluto viene iscritto a perdita definitiva, emerge il danno patrimoniale a carico dell’impresa.</p>
<p>Un altro mezzo di cautela è assoldare una società di rating per avere un out look dell’impresa cliente che permetta di monitorare se ci sono i segnali di un possibile cedimento. Tuttavia si tratta di una misura atta ad informare l’impresa su quanto sia affidabile la solvibilità di un cliente e quanto tale affidabilità permanga negli anni successivi.Quello sopra descritto è un rischio che presenta possibilità limitate di prevenzione, perciò rientrerà fra quelli trattati tramite il sistema di finanziamento interno / esterno.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Mancato rispetto delle scadenza dei pagamenti di terzi (Art n. 8)</a> proviene da <a href="https://clementefargionconsulting.com">Clemente Fargion Consulting</a>.</p>
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		<title>Il danno all&#8217;Impresa nelle sue varie tipologie &#8211; Danno contabile derivante da cyber attack (Art n. 9)</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IL DANNO]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-primary-1" data-section-title="" data-section-type="fullwidth-background" data-image-type="none" data-full-height="no"><div class="grve-row grve-bookmark"><div class="wpb_column grve-column grve-bookmark grve-column-1"><div class="grve-element grve-text"><h2>Le cause di danno all’Impresa</h2>
<p><span style="color: #333333;">Abbiamo visto, nell’articolo <a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-ridefinito-nellottica-dellimprenditore/" target="_blank" rel="noopener">“<strong>IL DANNO RIDEFINITO NELL’OTTICA DELL’IMPRENDITORE (leggi Articolo n.1)</strong>”</a>, che trattava in generale del danno dal punto di vista dell’imprenditore che il danno patrimoniale all’impresa può derivare da innumerevoli cause, che elenchiamo qui di seguito, evidenziando il tema dell’articolo in corso:</span></p>
<ul>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/1-le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-strumentali/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni strumentali (Articolo n.2)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-a-beni-immobli/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di beni immobili (Articolo n. 3)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-danneggiamento-alle-merci-art-n-4/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti di merci (Articolo n. 4)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/le-cause-di-danno-allimpresa-le-merci-in-movimento-un-ordine-di-problemi-del-tutto-diverso-art-n-5/" target="_blank" rel="noopener">danneggiamenti a merci in movimento (Articolo n.5)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-le-perdite-da-interruzione/" target="_blank" rel="noopener">interruzioni dell’attività produttiva (Articolo n. 6)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-obbligo-risarcitorio-art-n-6/">insorgenza di un obbligo risarcitorio per danni subìti da terzi dei quali rispondiamo per legge (Art. 7)</a></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-8/">mancato rispetto delle scadenze di pagamenti attesi da terzi (per lo più clienti) (Art. 8)</a></li>
<li><strong>cyber attacchi ed altre azioni di hackers al sistema informatico dell’impresa (Art. 9)</strong></li>
<li><a href="https://clementefargionconsulting.com/il-danno-allimpresa-nelle-sue-varie-tipologie-art-n-910/">errori, omissioni e altre gravi leggerezze commesse dal personale dipendente (Art. 10)</a></li>
</ul>
<p><strong>Analizziamo  questo nono punto:</strong></p>
<h2>Un rischio fin troppo conosciuto e in pari misura snobbato</h2>
<p>Questo capitolo dei danni all’Impresa tratta di temi che sono noti alla maggioranza degli imprenditori, perciò si rischia sempre di essere ripetitivi. Ma ci potrebbe essere una buona ragione per ripetersi, e farlo tutte le volte che ne dovesse capitare l’occasione. Non possiamo non considerare che, come insegna l’esperienza di chi ha vissuto in prima persona i mercati assicurativi nel settore Cyber &amp; IT, questi rischi sono sicuramente quelli presi più sottogamba dagli imprenditori.</p>
<p>Da parte di Clemente Fargion Consulting la ragione per intrattenersi sull’argomento è il completamento della mini-rubrica dedicata su questo sito al danno.</p>
<h2>Un patrimonio inestimabile del quale manca il valore di scambio</h2>
<p>Il danno in questo settore si distingue da tutti gli altri perché difficilmente può essere assegnato un valore economico alla perdita che ne consegue, anzi, possiamo dire che è impossibile. La banca dati e tutte le informazioni, sia quelle utilizzate per il processo produttivo che quelle utilizzate per finalità amministrative sono un patrimonio prezioso, se vogliamo anche vitale per l’impresa, che però, a differenza da ogni altro bene patrimoniale, <strong>non hanno un valore di scambio, a causa del loro elevatissimo tasso di personalizzazione.</strong></p>
<p>In altre parole sono un patrimonio insostituibile, ma solo per chi lo abbia costruito per le sue esigenze. Posto in mano altrui diventano dei contenuti inutili e inutilizzabili.</p>
<p>Il rischio che riguarda questo patrimonio è di due tipologie:</p>
<ul>
<li>la perdita delle informazioni a causa di un danneggiamento per cause fisiche dei supporti che le contengono oppure</li>
<li>l’azione di <strong>hackers</strong>, sempre pronti a escogitare tecnologie sempre più sofisticate per intrufolarsi nei sistemi informatici ed agire su quei preziosi contenuti con delle modalità che richiamano il rapimento di persone.</li>
</ul>
<h3>L’Hacker: il fuorilegge informatico, che dà un valore di scambio ai dati sequestrati</h3>
<p>Gli Hackers offrono la restituzione di dati sottratti o resi inaccessibili dall’inserimento di passwords sconosciute al legittimo proprietario, in cambio di un riscatto, ispirandosi al metodo usato dai rapitori che sequestrano persone appartenenti a famiglie facoltose con lo scopo di incassare cospicui riscatti.</p>
<p>Per abbassare le difese di coloro che subiscono i loro atti illleciti, i riscatti richiesti sono di entità modesta. Così è più facile che l’impresa ricattata ceda ed il numero di colpi riusciti aumenti a dismisura. Basta chiedere un riscatto nell’ordine delle centinaia di euro pro capite e farlo con centinaia di migliaia di soggetti diversi e il bottino risultante è di tutto rispetto.</p>
<p>La protezione contro il rischio di perdita dati può essere di tipo tecnologico o procedurale.</p>
<p>➜ La difesa tecnologica ha una obsolescenza fulminea, data la capacità comprovata degli Hackers di escogitare la contromisura di una nuova misura di difesa in tempi sorprendentemente brevi.</p>
<p>➜ La difesa di ordine procedurale, si rifà alla vecchia, sana abitudine di costituire un sistema di back up con la conservazione delle copie in luogo sicuro. Questo provvedimento fa sì che il rischio di perdita di informazioni riguardi solo gli ultimi aggiornamenti.</p>
<p>Gli hacker fanno leva sulle tensioni emotive che l’appropriamento dei dati riservati dell’impresa suscitano, o possono suscitare nell’imprenditore, per tradurre queste tensioni in una singolare sorta di domanda di mercato, assolvibile mediante l’atto dello scambio con il riscatto, che assume le funzioni di vendita.</p>
<p>In realtà quei dati non hanno nessun valore, ma il fatto di non disporne improvvisamente, e ancor più di saperli in mano a malavitosi, può far temere delle conseguenze apocalittiche per il futuro prossimo dell’impresa.</p>
<p>Il problema molto grosso di cui non si parla e non è dato di sapere se non se ne parli perché fa troppa paura oppure perché non ci se ne rende conto, è che anche a restituzione avvenuta, quei dati potrebbero essere stati debitamente ricopiati e salvati su una memoria esterna che è in possesso esclusivo degli Hackers, ed utilizzati ancora non si sa per quanto tempo, né per quale uso, per ricattare il legittimo proprietario di quelle informazioni.</p>
<p>Ma si tratta di un timore più di carattere emotivo che non frutto di ragionamento, perchè in realtà, i dati, tornati in possesso del legittimo proprietario, subiscono degli aggiornamenti anche quotidiani, o addirittura apportati più volte al giorno, senza la conoscenza dei quali i dati che possono ancora circolare per mano degli Hackers, gravati di una obsolescenza anche di pochi giorni, non hanno più alcun senso.</p>
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